Progetto
Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 6 pagine
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Art. 4a Consultazione della Cancelleria federale
1L’autorità responsabile sottopone per tempo il progetto alla Cancelleria federale per consultazione, prima di indire la procedura di consultazione.
2Essa consulta la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell’articolo 3a LCo.
Art. 5 cpv. 2
2Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste, che aggiorna e rende accessibile al pubblico.
Art. 6 Obbligo di motivare
1Nella proposta al Consiglio federale per l’indizione di una procedura di consultazione, il dipartimento o la Cancelleria federale indicano in particolare il motivo per cui:
a. la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l’articolo 3 capoverso 1 LCo;
b. se del caso, occorre eccezionalmente derogare al termine di cui all’articolo 7 capoverso 3 LCo.
2Il capoverso 1 si applica per analogia alle consultazioni che non sono indette dal Consiglio federale.
Art. 7 Entità e lingua della documentazione
1La documentazione comprende:
a. il progetto da porre in consultazione;
b. il rapporto esplicativo;
c. le lettere d’informazione per i destinatari;
d. l’elenco dei destinatari.
2Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali. Per i trattati internazionali, il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono, in casi urgenti, essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali.
3Per le consultazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 LCo, il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali, segnatamente se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.
Art. 8 Rapporto esplicativo
1Il rapporto esplicativo dà una visione d’insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.
2Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.