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Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 6 pagine

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2Immediatamente dopo la decisione, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elettronica.

3Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse, che rende accessibile al pubblico.

4L’autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione della pubblicazione del rapporto sui risultati.

Titolo prima dell’art. 21a

Sezione 5a: Motivazione della rinuncia a una consultazione

Art. 21a

Se, fondandosi sull’articolo 3a LCo, si è rinunciato a una procedura di consultazione, occorre indicarne il motivo:

a. nella proposta di approvazione del progetto interessato;

b. nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio o nel rapporto della commissione parlamentare.

II

L’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:

Art. 15a Collaborazione con i Cantoni

Se un progetto della Confederazione riguarda interessi essenziali dei Cantoni, segnatamente se ai Cantoni vengono affidati nuovi compiti esecutivi, il dipartimento competente coinvolge le autorità cantonali o intercantonali competenti come segue:

a. le informa in merito al progetto;

b. le invita a designare una delegazione che collaborerà al progetto;

c. se sul progetto viene svolta una consultazione, le consulta al più tardi al momento di indire la consultazione per chiarire se è necessario svolgere una pianificazione coordinata dell’attuazione.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° XXX 2016.

3 RS 172.010.1