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Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 4 pagine

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311.039.x Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione Avamprogetto del 17.06.2015

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari federali per misure attuate in Svizzera da organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera allo scopo di proteggere dai reati le persone che esercitano la prostituzione (misure di prevenzione).

Sezione 2: Misure di prevenzione

Art. 2 Obiettivi

Le misure di prevenzione devono contribuire a proteggere le persone che esercitano la prostituzione dai reati correlati all’esercizio della loro professione, segnatamente:

a. da ogni forma di coercizione e di violenza,

b. da ogni forma di usura o di sfruttamento di uno stato di bisogno,

c. dalla propagazione di malattie pericolose trasmissibili.

Art. 3 Tipi di misure e loro obiettivi

1Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.

2Nell’ambito della presente ordinanza si intende per:

a. programma: un insieme di attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo comune;

RU 2015 ….

1 RS 311.0