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Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 4 pagine
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311.039.x Codice penale svizzero
d. un preventivo dettagliato dei costi.
3Fedpol disciplina i dettagli della procedura di richiesta in una direttiva.
Art. 11 Esame delle richieste e decisione
1Fedpol esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.
2Se ritiene una richiesta incompleta, fedpol dà al richiedente la possibilità di completarla.
Art. 12 Condizioni e oneri
La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata a condizioni e oneri.
Art. 13 Indicazione relativa al sostegno della Confederazione
Il richiedente è tenuto a indicare su tutti i testi e i documenti destinati al pubblico, che sono stati elaborati nell’ambito dell’attuazione della misura oggetto dell’aiuto finanziario, un riferimento al sostegno fornito dalla Confederazione Svizzera (incluso il logo della Confederazione).
Sezione 5: Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione
Art. 14 Obbligo di informazione e di rendiconto
I beneficiari di contributi concessi in virtù della presente ordinanza sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli di consultare i documenti pertinenti.
Art. 15 Valutazione
1Fedpol valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia degli aiuti finanziari da esso concessi.
2Fedpol riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.
3Fedpol può affidare la valutazione a specialisti esterni.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 16
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.