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Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 4 pagine

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311.039.x Codice penale svizzero

d. un preventivo dettagliato dei costi.

3Fedpol disciplina i dettagli della procedura di richiesta in una direttiva.

Art. 11 Esame delle richieste e decisione

1Fedpol esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

2Se ritiene una richiesta incompleta, fedpol dà al richiedente la possibilità di completarla.

Art. 12 Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 13 Indicazione relativa al sostegno della Confederazione

Il richiedente è tenuto a indicare su tutti i testi e i documenti destinati al pubblico, che sono stati elaborati nell’ambito dell’attuazione della misura oggetto dell’aiuto finanziario, un riferimento al sostegno fornito dalla Confederazione Svizzera (incluso il logo della Confederazione).

Sezione 5: Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione

Art. 14 Obbligo di informazione e di rendiconto

I beneficiari di contributi concessi in virtù della presente ordinanza sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli di consultare i documenti pertinenti.

Art. 15 Valutazione

1Fedpol valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia degli aiuti finanziari da esso concessi.

2Fedpol riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.

3Fedpol può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.