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Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 4 pagine

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311.039.x Codice penale svizzero

b. attività regolare: compito permanente di un’organizzazione orientato al proprio mantenimento e sviluppo;

c. progetto: un insieme di singole attività svolto una sola volta allo scopo di raggiungere un obiettivo ben preciso tenendo conto delle restrizioni in termini di tempo, risorse e qualità.

3Le misure servono alla sensibilizzazione, all’informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza e alla ricerca.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 4 Principio

1La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

2Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.

3Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu).

Art. 5 Condizioni materiali per la concessione di aiuti finanziari

1Gli aiuti finanziari sono concessi per le misure di prevenzione che:

a. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;

b. si propongono a lungo termine e hanno un effetto duraturo; e

c. prevedono una valutazione interna o esterna della loro realizzazione e dei loro effetti, commisurata all’entità del progetto, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.

2Una misura può essere sostenuta in linea di massima due o tre volte.

3Non sono concessi aiuti finanziari a misure che:

a. comprendono attività politiche e lobbistiche;

b. rientrano chiaramente nella sfera di competenza di un’autorità statale esistente;

c. comporterebbero un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.

Art. 6 Aliquota massima

Gli aiuti finanziari per le misure di prevenzione ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili della relativa misura. Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione della misura.

2 RS 616.1