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Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 4 pagine
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Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.x
Art. 7 Calcolo
Gli aiuti finanziari per le misure di prevenzione sono calcolati in funzione:
a. del tipo e dell’importanza della misura;
b. dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;
c. delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
Art. 8 Versamento
Fedpol può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.
Sezione 4: Procedura
Art. 9 Base legale e forma giuridica
1La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu.
2Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:
a. una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per l’attuazione di progetti;
b. un contratto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari e i programmi.
3La decisione formale o il contratto definiscono segnatamente:
a. lo scopo dell’aiuto finanziario;
b. l’importo dell’aiuto finanziario;
c. i rendiconti richiesti;
d. la garanzia della qualità.
4Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.
Art. 10 Richieste
1Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate a fedpol.
2Le richieste devono permettere una valutazione completa dell’effetto preventivo perseguito. Le richieste devono contenere in particolare:
a. indicazioni complete sul richiedente;
b. una descrizione dettagliata del progetto con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
c. lo scadenzario per l’attuazione del progetto;