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Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 4 pagine

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Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.x

Art. 7 Calcolo

Gli aiuti finanziari per le misure di prevenzione sono calcolati in funzione:

a. del tipo e dell’importanza della misura;

b. dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;

c. delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Art. 8 Versamento

Fedpol può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

Sezione 4: Procedura

Art. 9 Base legale e forma giuridica

1La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu.

2Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:

a. una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per l’attuazione di progetti;

b. un contratto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari e i programmi.

3La decisione formale o il contratto definiscono segnatamente:

a. lo scopo dell’aiuto finanziario;

b. l’importo dell’aiuto finanziario;

c. i rendiconti richiesti;

d. la garanzia della qualità.

4Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

Art. 10 Richieste

1Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate a fedpol.

2Le richieste devono permettere una valutazione completa dell’effetto preventivo perseguito. Le richieste devono contenere in particolare:

a. indicazioni complete sul richiedente;

b. una descrizione dettagliata del progetto con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;

c. lo scadenzario per l’attuazione del progetto;