Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/63: Ordinanza concernente la legge sulla formazione continua · 6 pagine

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Indagine conoscitiva concernente l’ordinanza sulla formazione continua

Sezione 1: Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua

Art. 1

Le organizzazioni della formazione continua sono organizzazioni che conformemente al loro statuto si occupano prevalentemente di questioni relative alla formazione continua, la quale deve figurare comprovatamene tra i loro obiettivi principali. Esse forniscono inoltre prestazioni di carattere sovraordinato, cioè che oltrepassano sostanzialmente gli interessi specifici dei loro membri. Queste prestazioni devono esplicare un effetto sull’intero sistema della formazione continua o su singoli sottosettori predefiniti. Gli operatori della formazione continua non rientrano in questa definizione e non sono pertanto considerati «organizzazioni della formazione continua».

Il capoverso 2 specifica che l’organizzazione della formazione continua deve essere attiva a livello nazionale (art. 12 cpv. 2 lett. a LFCo). Questa condizione è adempiuta se le attività svolte producono effetti tangibili in almeno due regioni linguistiche e se l’organizzazione è presente nella Svizzera tedesca, francese e italiana mediante segreterie regionali o simili.

Art. 2

Il capoverso 1 dell’articolo 2 specifica quali prestazioni possono essere sostenute dalla Confederazione mediante aiuti finanziari. Le prestazioni elencate oltrepassano gli interessi dei membri delle organizzazioni che le forniscono.

Grazie al capoverso 2 il DEFR ha la possibilità di proporre al Consiglio federale, nell’ambito del messaggio ERI, una serie di priorità tematiche e di promuovere così in modo mirato singoli settori, a seconda delle necessità d’intervento individuate con il monitoraggio del sistema della formazione continua.

Art. 3

Il capoverso 1 rinuncia a definire una percentuale di partecipazione ai costi e alle prestazioni da parte della Confederazione. Il compito deve essere svolto adeguatamente, a prezzi ragionevoli e con un minimo di oneri amministrativi. I costi delle prestazioni sovvenzionate vengono calcolati in base ai costi complessivi. L’entità dell’aiuto finanziario federale è stabilito secondo i criteri enunciati al capoverso 2.

Il grado d’interesse della Confederazione, enunciato al capoverso 2, corrisponde alla volontà politica della Confederazione di attuare gli obiettivi prestabiliti nel settore della formazione continua. Nel determinare qual è il grado d’interesse per l’adempimento di un determinato compito ad opera di un’organizzazione della formazione continua va considerato anche l’interesse proprio di quest’organizzazione nei confronti di tale compito. La Confederazione, ad esempio, non è interessata a cofinanziare attività pubblicitarie concernenti le offerte proposte dalle organizzazioni stesse o dai loro membri.

Il capoverso 3 intende far sì che i fornitori delle prestazioni possano organizzarsi in modo strategico e sul lungo periodo. Sono ipotizzabili misure o prestazioni che non si estendono su un intero periodo ERI, ma soltanto se presentate come parte della strategia globale dell’organizzazione.

Art. 4

L’articolo 4 definisce i requisiti per la richiesta dei contributi. Essi comprendono informazioni sul richiedente e sulle prestazioni per le quali viene chiesto un contributo.

Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera a garantiscono che l’istituzione richiedente sia un’organizzazione della formazione continua secondo i criteri prestabiliti e che sia in grado di fornire le prestazioni auspicate.

È probabile che oltre alle prestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1, le organizzazioni della formazione continua forniscano anche altre prestazioni che non soddisfano i criteri per un aiuto finanziario. I documenti da presentare a norma del capoverso 1 lettera a, pertanto, si riferiscono a queste prestazioni. Quelli di cui al capoverso 1 lettera b, invece, concernono esclusivamente le prestazioni per le quali è richiesto un aiuto finanziario. Essi devono comprendere una descrizione esatta degli obiettivi, delle misure e del budget, specificare le principali tappe intermedie che si intendono raggiungere e giustificare l’utilità della prestazione.

Il paragrafo 2 prescrive che per ogni periodo ERI ci sia un unico termine di presentazione delle domande. Questa limitazione fa in modo che la prestazione in questione sia fatta confluire nella strategia dell’organizzazione. I documenti relativi alla domanda saranno pubblicati sul sito della SEFRI.

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