Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/63: Ordinanza concernente la legge sulla formazione continua · 6 pagine

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Indagine conoscitiva concernente l’ordinanza sulla formazione continua

fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali».

Art. 10

In base ai programmi cantonali di cui all’articolo 9, la Confederazione (SEFRI) stipula accordi di programma con i Cantoni. Essi comprendono il contributo cantonale al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel documento di riferimento, il contributo della Confederazione nonché gli indicatori previsti per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi. I programmi cantonali sono parte integrante degli accordi di programma. Di regola questi ultimi vengono stipulati per un periodo di quattro anni e sono rinnovabili. Per motivi di coordinamento con i programmi d’integrazione cantonali è ammessa la possibilità di una deroga dal periodo quadriennale. Le particolarità concernenti il processo per la conclusione degli accordi di programma sono disciplinate mediante direttive.

Art. 11

Secondo il capoverso 1, gli aiuti finanziari ai Cantoni previsti all’articolo 16 LFCo devono essere concessi, di regola, in base ad accordi di programma che la Confederazione stipula con i Cantoni. Si tratta di uno strumento introdotto nell’ambito della NPC, contemplato dalla legge sui sussidi (art. 20a LSu) e impiegato laddove Confederazione e Cantoni devono svolgere congiuntamente determinati compiti. Secondo l’articolo 9, questi accordi di programma sono basati su programmi cantonali. L’inciso «di regola» lascia aperta la possibilità, in singoli casi, di concedere aiuti in base a convenzioni sulle prestazioni o mediante decisioni formali.

Art. 12

Insieme ai Cantoni, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) definisce in un accordo come ripartire i contributi ai Cantoni. Può delegare alla SEFRI il compito di redigere e concludere un tale accordo. I negoziati possono svolgersi nell’ambito dell’elaborazione del documento di riferimento. In questo caso non è però previsto il coinvolgimento delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Art. 13

L’articolo 13 prescrive che il contributo federale corrisponda al massimo alle spese sostenute dai Cantoni per un programma cantonale. Questa misura garantisce che gli impegni finanziari per promuovere l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti siano assunti congiuntamente da Confederazione e Cantoni.

Art. 14

La SEFRI segue da vicino la realizzazione e lo stato d’avanzamento dei programmi cantonali e chiede ai Cantoni che le siano presentati i relativi resoconti una volta all’anno. Il conteggio viene effettuato nell’ambito di questi resoconti.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 15

L’entrata in vigore dell’ordinanza sulla formazione continua è prevista il 1° gennaio 2017, data che segna l’inizio del prossimo periodo ERI.

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