Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/63: Ordinanza concernente la legge sulla formazione continua · 6 pagine
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Indagine conoscitiva concernente l’ordinanza sulla formazione continua
Le prestazioni sussidiabili descritte all’articolo 2 concernono il sistema della formazione continua o singole parti predefinite. È pertanto inevitabile coordinare queste prestazioni, come previsto al capoverso
4. Se non viene raggiunta un’intesa, la SEFRI decide secondo il suo libero apprezzamento.
Art. 5
L’articolo 5 designa la SEFRI come istanza decisionale e stabilisce che i contributi vengono concessi, di regola, in base a mandati di prestazione. Non sono pertanto escluse altre modalità decisionali. Per le domande che rifiuta o su cui non entra in materia, la SEFRI rilascia, su richiesta, una decisione impugnabile.
Art. 6
L’articolo 6 elenca i documenti che vanno presentati alla SEFRI nell’ambito del resoconto annuale. Essi comprendono, da un lato, il rapporto e il conto annuale approvato del richiedente e, dall’altro, i documenti direttamente connessi alla prestazione da sovvenzionare, tra cui un rapporto sul raggiungimento di obiettivi e tappe intermedie, il conteggio delle prestazioni cofinanziate dalla SEFRI sotto forma di contabilità analitica.
Art. 7
L’articolo 7 impegna i beneficiari degli aiuti finanziari a informare tempestivamente la SEFRI su ogni eventuale modifica sostanziale concernente l’organizzazione o le prestazioni fornite o sull’eventuale rischio di non raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Se per raggiungere questi obiettivi l’organizzazione intende adottare nuovi approcci attuativi, essa li deve sottoporre alla SEFRI per approvazione.
Sezione 2: Aiuti finanziari per l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti
Art. 8
In un documento di riferimento la Confederazione (ossia la SEFRI d’intesa con altri servizi federali) e i rappresentanti dei governi cantonali hanno fissato, insieme alle organizzazioni del mondo del lavoro, una serie di obiettivi strategici nel campo dell’acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti (cfr. art. 14 LFCo). Questi obiettivi, che potranno essere rielaborati a intervalli regolari, costituiscono la base per l’allestimento dei programmi cantonali.
Art. 9
Gli obiettivi strategici contenuti nel documento di riferimento vengono attuati e resi operativi attraverso programmi cantonali. Questi programmi consentono ai Cantoni di elaborare pacchetti di misure, offerte e progetti commisurati alle loro realtà concrete e finalizzati a raggiungere gli obiettivi prestabiliti.
L’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti vengono già promossi attraverso diverse leggi sia federali sia cantonali. A titolo d’esempio si possono citare i vari provvedimenti adottati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione. È molto importante, quindi, che nello sviluppare e realizzare le offerte concrete e nel coordinare le attività di promozione sia istituita una collaborazione interistituzionale (cfr. art. 15 cpv. 2 LFCo). Il capoverso 2 mira a chiarire la questione relativa alla competenze d’elaborazione dei programmi cantonali.
La fattispecie di promozione definita all’articolo 13 LFCo (in particolare al cpv. 1 lett. a) viene promossa anche nell’ambito della legislazione sugli stranieri, e cioè attraverso programmi cantonali. Per evitare doppioni e garantire che la promozione prevista dalle leggi speciali prevalga su quella postulata dalla LFCo, sarà necessario armonizzare i programmi cantonali per l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti con i programmi d’integrazione cantonali. L’armonizzazione deve comprendere anche le eventuali misure promosse attraverso altre leggi speciali a livello sia federale sia cantonale. Anche in questo caso le leggi speciali hanno la precedenza sulle attività di promozione svolte in virtù della LFCo.
Il capoverso 4 specifica che nell’ambito dei loro programmi i Cantoni hanno la competenza di trasmettere contributi finanziari a terzi. Va tenuta presente, a questo proposito, soprattutto la disposizione dell’articolo 20a capoverso 3 LSu: «se le prestazioni previste nell'ambito di accordi di programma sono
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