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Consultazione 2015/66: Revisione parziale dell'ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA · 7 pagine

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Art. 5b

1Per l’esercizio dei rami assicurativi in conformità ai capoversi 2 e 3, l’impresa di assicurazione estera deposita presso un ente designato dalla FINMA, a titolo di cauzione, valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 79 capoverso 1 lettere a, b o g OS.

2L’importo della cauzione ammonta almeno a:

a. 600 000 franchi per i rami assicurativi A1–A6, con riserva della lettera b;

a. 450 000 franchi per i rami assicurativi A2.1, A2.3, A2.4, A2.6 e A7, se non viene prestata alcuna garanzia per quanto riguarda il capitale, gli interessi o la longevità, come pure per le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita nella forma giuridica di una cooperativa.

3L’importo della cauzione ammonta al 10 per cento del margine di solvibilità richiesto in Svizzera per l’attività operativa, tuttavia almeno a

a. 280 000 franchi per il ramo assicurativo B14;

b. 80 000 franchi per i rami assicurativi B10–B13 e B15;

c. 60 000 franchi per i rami assicurativi B1–B8, B16 e B18;

d. 40 000 franchi per i rami assicurativi B9 e B17.

Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del …

1L’articolo 5a è applicabile per la prima volta per la chiusura dell’esercizio 2015.

2Al primo utilizzo di tali prescrizioni, l’esercizio precedente viene presentato ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 dicembre 2011 del CO.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2015.

... 2015 Autorità federale di vigilanza

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