Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/67: Deroghe al divieto di guida sotto l'effetto dell'alcol Autorizzazione di gare su circuito con veicoli elettrici Aumento del limite di potenza massima per la patente «A limitata» (cat. UE A2) · 5 pagine
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K163-0758
2. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31)
Articolo 58: Obbligo di contribuzione e determinazione dell’importo
Le disposizioni relative al finanziamento dell’Ufficio Nazionale Svizzero di Assicurazione (UNA) e del Fondo nazionale di garanzia (FNG) limitano inutilmente il margine di manovra delle stesse istituzioni nella definizione dei contributi e nella verifica della loro corretta riscossione. A questa conclusione sono giunti sia UNA e FNG, i quali stabiliscono l’importo dei contributi, sia l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA; art. 76a cpv. 2 LCStr), competente per l’approvazione dei contributi.
Capoverso 1
Il gruppo dei detentori di veicoli esclusi dall’obbligo di versare contributi viene definito con maggiore precisione rispetto all’attuale articolo 59 capoverso 1 attraverso il rimando all’articolo 76a capoverso 4 LCStr.
Capoverso 2
Nel diritto vigente i contributi possono essere riscossi soltanto sotto forma di importi di base fissi (contributi forfettari; art. 58 cpv. 2), mentre sono escluse altre possibilità. Una tale limitazione non è tuttavia strettamente necessaria: si potrebbero ad esempio prevedere anche contributi percentuali calcolati sulla base del premio dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. Ovviamente un cambio di sistema non sarebbe un motivo valido per richiedere importi maggiori a tutti i contraenti. I contributi servono infatti a finanziare le spese sostenute da UNA e FNG per l’adempimento del loro incarico legale. Queste spese sono indipendenti dalla modalità di riscossione dei contributi (forfettaria o in altra forma).
In futuro i contributi saranno calcolati secondo le regole riconosciute di tecnica attuariale. Il calcolo rimarrà sotto il controllo FINMA, che dovrà approvare anche lo schema di calcolo, a garanzia di un’efficace vigilanza finanziaria.
Articolo 59: Riscossione dei contributi
Capoverso 1
Il primo periodo del capoverso 1 riprende, senza modifiche materiali, l’articolo 59b capoverso 2. Il secondo periodo obbliga le compagnie assicurative a informare i contraenti sull’importo dei contributi. Poiché sembra essere già questa l’attuale prassi, non si prevede alcun onere supplementare per gli assicuratori.
Capoverso 2
Il fatto di tenere conto dei periodi assicurativi inferiori a un anno rientra nelle regole riconosciute di tecnica attuariale e può pertanto essere eliminato. UNA, FNG e le compagnie assicurative dovranno concordare tra loro i termini entro i quali vadano consegnati i contributi, senza che vengano emanate disposizioni di diritto federale.
Capoverso 3
La norma sugli interessi, finora contenuta nel capoverso 3, è stralciata. Al suo posto sarà ripreso il contenuto dell’articolo 59b, tuttavia non più disciplinato nei dettagli, ma come obbligo generale di fornire quanto necessario.
Il capoverso 4 è di natura puramente dichiarativa e viene quindi abrogato.
Articolo 59a: Collaborazione delle autorità
Gli obblighi di notifica imposti alle autorità sono disciplinati nel diritto vigente in modo molto dettagliato ed esaustivo. Per garantire una certa flessibilità nell’eventualità di un cambiamento delle condizioni, si è deciso di ricorrere a una formulazione più generale.
Articolo 59b
Il vigente articolo 59b può essere abrogato dal momento che gli obblighi di notifica degli assicuratori saranno disciplinati nell’articolo 59 capoverso 3.