Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/67: Deroghe al divieto di guida sotto l'effetto dell'alcol Autorizzazione di gare su circuito con veicoli elettrici Aumento del limite di potenza massima per la patente «A limitata» (cat. UE A2) · 5 pagine

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K163-0758

picchetto per i conducenti, che comporterebbe tuttavia un notevole onere organizzativo e finanziario per i vigili del fuoco e renderebbe ulteriormente difficile reclutare dei volontari. La mozione Guhl chiede pertanto che a queste persone si applichi il limite ordinario dello 0,50 per mille; deroga che viene introdotta nella lettera a.

Lettera b

Sulla scorta della mozione Guhl, l’Associazione svizzera per la tecnica agricola (Schweizerischer Verband für Landtechnik) ha chiesto di prevedere delle deroghe anche per il settore agricolo: dall’entrata in vigore del divieto di guida sotto l’effetto dell’alcol per determinati viaggi o con determinati veicoli, si spiega, gli agricoltori, durante lo svolgimento del lavoro quotidiano, sono soggetti a diversi limiti di alcolemia a seconda del tipo di veicolo utilizzato e del suo impiego, e questo fatto è fonte di incertezza; inoltre, l’introduzione di una deroga per i trasporti effettuati con mezzi agricoli sarebbe giustificata dalle velocità ridotte con cui viaggiano questi veicoli. In considerazione di questa argomentazione e, in particolare, del minore potenziale di pericolo legato alla velocità (massa per velocità), si propone di escludere dal divieto la guida di veicoli agricoli la cui velocità massima prevista per costruzione non superi i 45 km/h e, al tempo stesso, anche dei restanti veicoli con velocità massime ridotte.

Lettera c

Un altro problema è costituito dai veicoli ammessi al trasporto di merci, il cui scopo principale è tuttavia un altro, ossia quello di eseguire un qualunque tipo di lavori. Nell’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) questi veicoli sono equiparati agli «autoveicoli di lavoro», circostanza problematica all’atto pratico perché non è chiaro se il termine «equiparati» significhi che un autocarro è considerato un veicolo di lavoro (e valga pertanto il limite dello 0,50 per mille) o comunque un autocarro (e sia quindi soggetto al divieto di guida sotto l’effetto dell’alcol).

Poiché questi veicoli hanno uno scopo principale diverso dal trasporto merci, si propone di considerare i relativi conducenti al pari di quelli degli autoveicoli adibiti a solo scopo lavorativo e di esonerare pertanto anche loro dal divieto.

Capoverso 3

La disposizione corrisponde al vigente capoverso 2.

1.2 Autorizzazione dello svolgimento di gare su circuito con veicoli elettrici (attuazione della mozione 14.3761 Derder) Articolo 94 capoverso 3

La mozione Derder chiede di prevedere una deroga per i veicoli elettrici al divieto di effettuare gare pubbliche su circuito. Il Consiglio federale nel suo parere del 5 dicembre 2014 ha dichiarato la sua intenzione, in caso di approvazione della mozione, di sancire la richiesta nell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale, come viene appunto proposto nella presente disposizione.

Articolo 95 capoverso 3

Il Consiglio federale ha inoltre spiegato che intende tenere conto delle esigenze della sicurezza stradale, motivo per cui si propone che per il rilascio del permesso, oltre a rispettare gli attuali criteri di cui all’articolo 52 capoverso 3 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)] e all’articolo 95 ONC, si debba fissare un limite di velocità massima. L’autorità cantonale preposta al rilascio dei permessi deve inoltre assicurare mediante condizioni specifiche che la velocità massima stabilita venga controllata e fatta rispettare. Questo criterio, già applicato occasionalmente alle manifestazioni sportive con veicoli a motore soggette ad autorizzazione, dovrà essere tassativo per le gare su circuito svolte con veicoli elettrici.