Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/7: 13.413 n Iv.pa. Rafforzare i provvedimenti contro l'abbandono dei rifiuti · 8 pagine

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questione mentre sta compiendo l’atto, potrà trattenerla e comminarle la multa anche in questo caso.

Un proprietario potrà inoltre segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sul proprio fondo. In tal caso, il pubblico ministero comminerà la multa con un decreto d’accusa nel quadro di una procedura ordinaria.

Lo scopo della modifica della legislazione sulle multe ordinarie consiste nell’implementare in modo efficace e percepibile il divieto di littering attraverso azioni mirate e sistematiche.

L’attuazione effettiva della procedura della multa disciplinare può comportare un onere maggiore a carico delle autorità di polizia; le multe disciplinari per littering possono invece essere comminate nel quadro di una procedura rapida ed economica. La competenza per l’attuazione spetterà, dietro mandato legale, alle autorità di polizia dei Cantoni, delle Città o dei Comuni oppure alle persone assunte appositamente a tale scopo.

L’introduzione del divieto di littering implica che, nel quadro della presente revisione di legge, andrà punito anche lo smaltimento scorretto di grandi quantità di rifiuti urbani.

3 Commenti ai singoli articoli (modifica della legge sulla protezione dell’ambiente)

Articolo 31b capoverso 4

L’articolo 31b LPAmb disciplina lo smaltimento dei rifiuti urbani. Secondo il capoverso 3 in vigore, il detentore dei rifiuti è tenuto a consegnare i rifiuti nell’ambito delle azioni di raccolta previste dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dai Cantoni. Questa norma di comportamento dev’essere integrata con un capoverso 4 che ne concretizzi l’applicazione nel caso del littering, ossia quando vengono gettate o abbandonate piccole quantità di rifiuti urbani. Questi rifiuti, come per esempio imballaggi di bevande o cibi oppure mozziconi di sigarette, devono essere smaltiti negli appositi cestini dell’immondizia o in centri di raccolta e non gettati o abbandonati in modo sconsiderato.

Il secondo periodo dell’articolo 31b capoverso 4 prevede deroghe al divieto di littering. Di conseguenza i Cantoni o, se del caso, i Comuni possono prevedere deroghe per le manifestazioni pubbliche soggette all’obbligo di autorizzazione. Le manifestazioni culturali e sportive e altri tipi di eventi (festa del 1° agosto, carnevale, festival di musica ecc.) possono beneficiare di dette deroghe qualora le misure tecniche adottate (installazione e vuotatura di bidoni per i rifiuti, pulizia, utilizzo di stoviglie multiuso soggette a deposito ecc.) non sono efficaci o opportune segnatamente per motivi di logistica o di sicurezza. Se le autorità competenti vogliono fare uso di questa disposizione, possono farlo nel quadro del diritto cantonale adottando un atto legislativo o emettendo una decisione di portata generale che prevede le deroghe al divieto di littering. L’autorità competente può accordare la deroga contemporaneamente all’autorizzazione della manifestazione.