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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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b. di aliquote di riferimento come valute, saggi di interesse e indici.

3 Non sono considerati derivati:

a. le operazioni di cassa;

b. le operazioni in derivati sull’energia elettrica e sul gas che:

1. sono negoziate in un sistema organizzato di negoziazione,

2. devono essere regolate mediante consegna fisica, e

3. una parte non ha la facoltà di compensare in contanti;

4 Sono considerate operazioni di cassa le operazioni regolate immediatamente o entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine differito per il regolamento e

a. le operazioni regolate entro un periodo di regolamento più lungo, ma usuale sul mercato per la coppia valutaria; o

b. gli acquisti o le vendite di valori mobiliari indipendentemente dalla loro valuta, pagati entro il termine per il regolamento usuale sul mercato o prescritto a livello normativo;

c. le operazioni prolungate in modo continuativo senza obbligo giuridico.

Art. 3 Società del gruppo importanti

(art. 3 cpv. 2 LInFi)

Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se esse sono necessarie al mantenimento di rilevanti processi operativi, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, della tecnologia dell’informazione, del commercio e del regolamento, nonché del diritto e della «compliance».

Titolo secondo: Infrastrutture del mercato finanziario

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario

Art. 4 Richiesta di autorizzazione

(art. 4 LInFi)

1 L’infrastruttura del mercato finanziario presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie, in particolare informazioni su:

a. il campo di attività (art. 6);

b. il luogo della direzione (art. 7);

c. la conduzione e il controllo dell’impresa (art. 8);

d. la gestione dei rischi (art. 9);