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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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e. la garanzia (art. 10);

f. il capitale minimo (art. 13);

g. i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 46, 47, 54 e 55);

2 Essa allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.

Art. 5 Mutamento dei fatti

(art. 7 LInFi)

1 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA in particolare:

a. tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti;

b. tutte le modificazioni importanti dell’attività di una filiale, di una succursale o di una rappresentanza all’estero;

c. nel caso di una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero, il cambiamento della società di audit o della competente autorità estera di vigilanza.

2 Essa può notificare al registro di commercio le modificazioni degli statuti ai fini dell’iscrizione e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto se la FINMA le ha approvate.

Art. 6 Campo di attività

(art. 8 cpv. 2 LInFi)

1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso.

2 Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa dell’infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 7 Luogo della direzione

(art. 8 cpv. 1 e 2 LInFi)

1 La direzione effettiva dell’infrastruttura del mercato finanziario deve situarsi in Svizzera. Fanno eccezione le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’infrastruttura del mercato finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto ad un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.

2 Le persone incaricate della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.