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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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Art. 8 Conduzione e controllo dell’impresa
(art. 8 cpv. 2 LInFi)
1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una struttura organizzativa e di basi organizzative che stabiliscano i compiti, le responsabilità, le competenze e gli obblighi di rendiconto:
a. dell’organo di direzione;
b. dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo;
c. dell’organo di audit interno.
2 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve essere composto da almeno tre membri. Questi non possono far parte degli organi di cui al capoverso 1 lettere a e c.
3 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo regola i principi della gestione dei rischi e determina la propensione ai rischi dell’infrastruttura del mercato finanziario. Esso fa valutare regolarmente le sue prestazioni.
4 L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a definire, a introdurre e a mantenere una politica delle retribuzioni che promuova una gestione dei rischi solida ed efficace e che non incentivi ad allentare le norme relative ai rischi.
5 Essa deve disporre di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei partecipanti in relazione ai servizi dell’infrastruttura del mercato finanziario.
Art. 9 Gestione dei rischi
(art. 8 cpv. 3 LInFi)
1 Per la gestione dei rischi l’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia finalizzata all’identificazione, alla misurazione, al controllo e alla sorveglianza su base integrata, in particolare in relazione a:
a. i rischi legali;
b. i rischi di credito e di liquidità;
c. i rischi di mercato;
d. i rischi operativi;
e. i rischi di regolamento;
f. i rischi di reputazione; e
g. i rischi aziendali generali.
2 Essa deve mettere a disposizione strumenti e creare incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l’infrastruttura del mercato finanziario.
3 Se dispone di partecipanti indiretti e questi sono individuabili, l’infrastruttura del mercato finanziario deve identificare, misurare, controllare e sorvegliare i rischi che possono derivarle da tali partecipanti indiretti.
4 La documentazione interna dell’infrastruttura del mercato finanziario riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in