Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 84 pagine

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Cantone in cui sono fornite le cure a domicilio sia competente per il finanziamento residuo anche nel caso dei pazienti extracantonali.

Per K3 e Swissreha sono necessarie disposizioni transitorie. Secondo K3, la situazione dei soggiorni in casa di cura esistenti prima dell’eventuale entrata in vigore della modifica proposta deve rimanere invariata.

ASPS, CURAVIVA, ASI, spitex e IG Pflegefinanzierung ritengono che la legge debba prevedere un’applicazione diretta della protezione tariffale di cui all’articolo 44 LAMal sia per le cure a domicilio che per i soggiorni in case di cura.

Secondo ASPS, CURAVIVA, H+, K3, ASI, ASD e IG Pflegefinanzierung, gli importi assunti dagli assicuratori secondo l’articolo 7a OPre vanno corretti e adeguati periodicamente.

ASPS, CURAVIVA, ASI, ASD e IG Pflegefinanzierung ritengono che la partecipazione del paziente ai costi delle cure debba essere definita in modo uniforme per tutta la Svizzera. Per la maggioranza tale partecipazione dovrebbe essere fissata al massimo al 10 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale.

Anche Spitex BL propone una partecipazione degli assicurati uniforme per tutta la Svizzera, pari al 10 per cento, e fa notare che il progetto proposto comporta un aumento dell’onere amministrativo delle organizzazioni d’aiuto e di cure a domicilio.

È stata sollevata anche la questione delle cure acute e transitorie. ASPS, H+, ASI, senesuisse, spitex e IG Pflegefinanzierung ritengono che la durata dell’assunzione delle spese debba essere prolungata e che il finanziamento debba aver luogo in modo analogo al finanziamento ospedaliero, in particolare per quanto concerne le prestazioni alberghiere.

Secondo ASPS e IG Pflegefinanzierung, la valutazione del fabbisogno di cure dovrebbe essere reso uniforme, ma senza l’intervento del legislatore. È importante che situazioni uguali siano valutate allo stesso modo dai diversi strumenti esistenti. ASPS, CURAVIVA, ASI e IG Pflegefinanzierung ritengono inoltre che gli importi previsti dall’articolo 7a capoverso 3 OPre debbano essere aumentati al fine di permettere di tenere in giusta considerazione le situazioni particolarmente difficili (p. es i casi di demenza). A proposito del sistema delle case di cura propongono quindi di portare da 12 a 18 i livelli di 20 minuti, aumentando di conseguenza gli importi.

ASPS, CURAVIVA, ASI, ASD e IG Pflegefinanzierung auspicano inoltre che i costi legati al materiale di cura utilizzato e ai mezzi e agli apparecchi siano assunti dall’assicurazione malattie secondo l’EMAp.

2.1.6 Assicuratori

(curafutura, santésuisse)

Curafutura e santésuisse sostengono la modifica proposta. Essa facilita la pianificazione cantonale e impedisce che i Cantoni che propongono sufficienti posti nelle loro case di cura subiscano svantaggi finanziari. Le due associazioni apprezzano pure la coerenza con le disposizioni concernenti le prestazioni complementari.

Anche curafutura indica tuttavia eventuali lacune di finanziamento. Tali lacune non devono in alcun caso comportare un riversamento dei costi sui pazienti. Un simile riversamento dei costi sarebbe di fatto contrario all’articolo 25a capoverso 5 LAMal, che limita i costi delle cure che possono essere addossati all’assicurato.

2.1.7 Rappresentanti dei pazienti

(Integration Handicap, Parkinson, alzheimer, CSA)

I diversi rappresentanti dei pazienti approvano la volontà di migliorare il finanziamento delle cure, ma ritengono che la soluzione proposta sia insufficiente. Sottolineano il rischio di lacune di finanziamento delle cure. Lacune che non devono essere riversate né sui pazienti né sui fornitori di prestazioni. Vi è il rischio che i fornitori di prestazioni rifiutino i pazienti extracantonali se l’assunzione delle differenze di costo non è disciplinata in modo chiaro.

I rappresentanti dei pazienti mettono pure in guardia dall’aumento dell’onere amministrativo per le organizzazioni d’aiuto e di cure a domicilio.

Un adeguamento periodico degli importi assunti dall’assicurazione malattie secondo l’articolo 7a OPre è necessario per consentire una ripartizione dell’aumento degli oneri tra le diverse fonti di finanziamento.

I rappresentanti dei pazienti giudicano inoltre che la partecipazione dei pazienti debba essere definita in modo uniforme per tutta la Svizzera, ossia al 10 per cento. Intégration Handicap propone una differenziazione della partecipazione tra le cure a domicilio (10 %) e le cure stazionarie (20 %).