Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 84 pagine

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Di seguito sono riassunti i pareri secondo i diversi gruppi da cui provengono (Cantoni, partiti politici, associazioni mantello dell’economia, associazioni dei consumatori, fornitori di prestazioni, assicuratori, rappresentanti dei pazienti, altre organizzazioni).

2.1.1 Cantoni

La maggior parte dei Cantoni (ZH, LU, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, BS, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, NE, JU, CDS) è favorevole alla modifica proposta. SZ e FR non hanno espresso alcun commento. Gli altri Cantoni pensano che la proposta formulata non sia abbastanza incisiva e/o menzionano punti supplementari per i quali vedono la necessità di legiferare.

UR, TI e GE sono contrari alla modifica di legge. Dal punto di vista del Cantone di Uri, l’equivalenza fiscale va rispettata, vale a dire il Cantone che riceve le imposte è responsabile di finanziare la parte rimanente. Inoltre Uri è convinto che la soluzione proposta renderebbe più difficoltosa la pianificazione cantonale in materia di case di cura. Il numero di persone che hanno previsto una degenza in una casa di cura al di fuori del loro Cantone è difficilmente valutabile, dato che i motivi di simili ricoveri sono molto diversi e individuali. Il Cantone Ticino è dell’avviso che le competenze dovrebbero essere stabilite tenendo conto del domicilio definito in base al diritto civile, in particolare ai fini di una certa coerenza in relazione alla definizione di domicilio all’interno della LAMal e per agevolare così l’applicazione di questa nozione. Il Cantone di Ginevra è contrario alla modifica proposta dal momento che ostacolerebbe la pianificazione, renderebbe impossibile una valutazione adeguata delle spese e impedirebbe il controllo delle fatture emesse in altri Cantoni. Per il Cantone di Ginevra è prioritario che le persone possano rimanere a domicilio più a lungo possibile.

Numerosi Cantoni (ZH, LU, NW, GL, BS, AR, AI, SG, GR, TG, CDS) vedono di buon occhio la coerenza fra la competenza prevista per il finanziamento residuo e il disciplinamento vigente relativo alla definizione e al versamento delle prestazioni complementari. Secondo i Cantoni ZH, NW, GL, SO, BL, AR e la CDS la soluzione proposta impedisce che i Cantoni e le regioni che offrono sufficienti posti in case di cura e dispongono di sufficienti capacità in ambito ambulatoriale siano sfavoriti per il fatto che sono tenuti ad assumere il finanziamento residuo per tutte quelle persone che provengono da un altro Cantone per farsi curare nel loro Cantone. Se la competenza in materia di finanziamento residuo rimanesse nel Cantone di domicilio, vi sarebbe il rischio che i Cantoni si limitino a creare un numero minimo di posti nelle case di cura per evitare di dover farsi carico di persone bisognose di cure di altri Cantoni. ZH, NW, GL e BL ritengono d’altronde che la soluzione proposta potrebbe portare a un migliore coordinamento fra i Cantoni. I Cantoni di Uri (nel caso in cui la modifica di legge proposta sia accettata nella versione presentata) e ZG auspicano che venga considerata espressamente l’organizzazione intracantonale. Infatti, ad esempio, in alcuni Cantoni il finanziamento residuo è assunto dai Comuni.

SG e TG sono soddisfatti che la modifica di legge proposta consenta alle persone di scegliere liberamente il luogo di degenza in una casa di cura. La libertà di residenza è così garantita.

In merito all’equivalenza fiscale menzionata soprattutto dal Cantone di Uri, i Cantoni ZH, NW, GL, BS, BL e la CDS sono dell’avviso che i vantaggi della modifica di legge proposta siano più importanti del pericolo che il Cantone che riceve le imposte non coincida con quello chiamato a finanziare la parte rimanente.

La questione del limite superiore delle spese, vale a dire la domanda volta a stabilire a quale Cantone spetti determinare i costi standard considerati nel calcolo dei costi residui, è stata sollevata segnatamente dai Cantoni ZH, UR (nel caso in cui la proposta sia accettata nella versione presentata), ZG, SO, BL, JU e dalla CDS, che si sono tutti espressi per il mantenimento di questa competenza nel Cantone di provenienza responsabile del finanziamento residuo. BS si esprime a favore del fatto che la legge definisca chiaramente a chi spetti la competenza di definire il limite superiore dei costi. GR segnala in questo contesto il pericolo di lacune di finanziamento che potrebbero insorgere se i limiti superiori dei costi fissati dal Cantone di provenienza dovessero situarsi al di sotto di quelli del Cantone in cui ha sede la casa di cura e chiede a questo proposito una soluzione a livello giuridico.

NW propone un confronto intercantonale fra i metodi impiegati per fissare i costi standard e SO chiede una parificazione regionale dei limiti superiori dei costi allo scopo di evitare notevoli lacune nel finanziamento residuo.

Numerosi Cantoni temono che, riguardo alle lacune nel finanziamento residuo, eventuali costi rimanenti debbano essere assunti dai pazienti. Questo sarebbe tuttavia contrario alla volontà del legislatore che ha previsto nell’articolo 25a capoverso 5 LAMal che i costi delle cure non coperti possono essere addossati all’assicurato solo per un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale.

Il Cantone di ZG è dell’avviso che in caso di libera scelta della casa di cura al di fuori del proprio Cantone il paziente debba sostenere eventuali costi residui.