Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine
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sario in caso di emergenza non è neppure nell’interesse del paziente. Anche K3 e VZK criticano l’impraticabilità negli ospedali. Come Posta segnalano che i diritti di accesso devono valere per interi gruppi oppure limitarsi a uno o più singoli professionisti della salute. Altre soluzioni non sono possibili negli ospedali e provocherebbero situazioni pericolose. Bisogna inoltre assicurare che i professionisti della salute possano accertarsi in qualsiasi momento se hanno un accesso limitato o illimitato a una cartella informatizzata del cliente. Per USB, la possibilità del paziente di escludere in generale dall’accesso i nuovi professionisti della salute entrati in un gruppo è un compito troppo complesso. Sarebbe sufficiente inserire determinati professionisti della salute nella lista delle esclusioni. I Cantoni ZH, NW e ZG nonché ZAD considerano inattuabile la lettera f per i grandi fornitori di prestazioni. Tutti i membri di un gruppo devono avere accesso alla cartella, altrimenti possono verificarsi situazioni estremamente pericolose. KSSG auspica che i nuovi professionisti della salute entrati in un gruppo e il personale ausiliario ricevano automaticamente l’autorizzazione del gruppo, mentre LUKS, Integic, HL7, IHE e medshare obiettano che la lettera f è troppo complessa da attuare dal punto di vista tecnico e organizzativo. Integic scrive inoltre che non è chiaro se il paziente viene informato attivamente quando un professionista della salute trasmette dei diritti di accesso. IG eHealth, PH CH e Posta osservano che un paziente deve aver fiducia nell’organizzazione e nella sua capacità di auto-organizzarsi oppure nei singoli individui. SBC auspica in generale una riduzione della complessità. VAKA chiede che sia possibile «ereditare» i diritti di accesso e raccomanda di rafforzare l’uso di esclusioni primarie e diritti di accesso individuali invece di volere gestire le dinamiche dei gruppi.
24 partecipanti23 chiedono lo stralcio dell’articolo 3 lettera f. Posta avanza la stessa proposta, ma come alternativa potrebbe immaginarsi che i portali debbano offrire al paziente la possibilità di accordare l’autorizzazione a un gruppo oppure copiare i membri di un gruppo. In questo modo il paziente sa sempre se ha autorizzato singoli individui o un intero gruppo. IG eHealth e PH CH propongono di riformulare la lettera f come segue: «f. festlegen, dass keine Zugriffsrechte an Gruppen erteilt werden». Tessaris chiede che i professionisti della salute che entrano in un gruppo ricevano il diritto di accesso assegnato a questo gruppo solo dopo l’avvenuta comunicazione al paziente. SPO chiede se eventuali rappresentanti agiscono con la propria identità e auspica una formulazione più chiara a tale proposito.
Lettera g: K3 e VZK ricordano che i casi di rappresentanza saranno molto frequenti e che l’ordinanza dovrebbe stabilire soprattutto l’età a partire dalla quale un minore può aprire da solo una cartella informatizzata del paziente ed assumerne la piena responsabilità. Analogamente VGIch segnala che rimangono da chiarire lo status dei minori e i diritti di accesso nel contesto del diritto di affidamento. Secondo IG eHealth, PH CH, i Cantone ZG e Posta questa disposizione è troppo riduttiva. Mentre IG eHealth e PH CH chiedono un chiarimento su come procedere in caso di perdita di incapacità di discernimento, il Cantone ZG e Posta desiderano una precisazione sull’impiego degli strumenti d’identificazione, le procure e le revoche.
Il Cantone TI chiede di definire la figura del «rappresentante» oppure indicare che si fa riferimento al «rappresentante terapeutico» o alla persona con «diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici» di cui all'art. 377 del Codice civile svizzero. Senesuisse considera inutile e inappropriata la disposizione sui diritti dei rappresentanti. Questo punto è disciplinato in modo molto più chiaro e completo nell’articolo 377 lettera f CC. Si potrebbe quindi inserire un rinvio o un complemento in questo senso. CURAVIVA e Insos fanno notare che nel caso di pazienti incapaci di discernimento, il loro rappresentante è abilitato a prendere decisioni in tutti gli ambiti nei quali il paziente potrebbe decidere lui stesso se fosse capace di discernimento, in particolare per quanto riguarda i trattamenti medici. Dopo un’adeguata informazione da parte del medico e del personale curante, il rappresentante può approvare o rifiutare un trattamento e, a fortiori, l’apertura di una cartella informatizzata del paziente. Il rappresentante viene attivato unicamente se il paziente incapace di discernimento non ha dato indicazioni precedentemente sulla decisione da prendere attraverso le direttive anticipate del paziente (articoli 377 e 378 CC). Questa regolamentazione è chiara ed esaustiva; consolida armoniosamente quella concernente
23 FR, NE, Insel, Integic, HL7, IHE, KSSG, K3, VZK, LUKS, SBC, ZH, NW, ZG, ZAD, USB, GE, VS, VD, JU, HÄ CH, ÄTG, medshare, STSAG