Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine
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b. sicherstellen, dass das Personal über die erforderlichen Fachkenntnisse, Erfahrungen und Qualifikationen verfügt;
c. Informatiksysteme und -produkte verwenden, die vertrauenswürdig sind und zuverlässig betrieben werden;
d. Datenschutz und Datensicherheit mit geeigneten organisatorischen und technischen Massnahmen gewährleisten und die entsprechenden Kontrollen sicherstellen.
2Das EDI erlässt Vorgaben für den Schutz der Identifikationsmittel und für das Verfahren zu deren Authentifizierung. Sie richten sich nach ISO/IEC 15408:200911 und entsprechen der Evaluierungsstufe 2.
3Das EDI regelt die Einzelheiten der Zertifizierungsvoraussetzungen. Das BAG kann dazu Empfehlungen erlassen.
4Das BAG passt die Zertifizierungsvoraussetzungen dem Stand der Technik an.
5Für den Erlass der Einzelheiten nach Absatz 3 und für die Anpassungen nach Absatz 4 werden die interessierten Kreise angehört.
BRH ripete a questo proposito il suo commento sull’articolo 22 lettera a e sull’articolo 27 capoverso 1, mentre Posta reitera il parere espresso sull’articolo 22 lettera c. HIN obietta che il ruolo dell’emittente dello strumento d’identificazione è troppo vago. In ambito IHE, nel contesto dell’autenticazione e della regolamentazione degli accessi si parla di IDP, ATP e STS. Nella versione attuale non è invece chiaro se questi tre ruoli siano tutti integrati nella figura dell’emittente. Il XUA-token necessario per ogni transazione contiene dei dati che sono forniti da tutti e tre i ruoli: informazioni sull’autenticazione (IDP), attributo del professionista della salute (ATP) e le altre indicazioni necessarie per il token come ID, ruolo, ecc. (STS). Se questi tre ruoli venissero separati e l’emittente del SID fosse solo l’IDP, ne risulterebbe una lacuna di sicurezza, perché STS e ATP non sarebbero certificati e controllati sebbene forniscano dei dati rilevanti per la sicurezza. HIN propone di completare il ruolo dell’emittente di SID nell’articolo 30: «Ein Herausgeber des IDM muss alle notwendigen Aktoren (IDP, ATP und STS) zur Verfügung stellen, die nötig sind, eine gültige Authentisierung zu ermöglichen».
Capoverso 1: Posta approva espressamente il capoverso 1. Il Cantone NW scrive che l’organismo di certificazione verifica ogni anno per tutte le comunità se sono soddisfatte le condizioni di certificazione. Questo processo è troppo oneroso, tanto più che secondo l’articolo 34 i certificati rimangono validi per 3 anni. In questo periodo di validità triennale, si dovrebbe rinunciare a verifiche regolari una volta all’anno e sostituirle con dei controlli a campione. ISSS propone la seguente precisazione per la lettera b: «[…] Qualifikationen und anerkannte Zertifizierungen verfügt». La lettera c dovrebbe essere inoltre adeguata a complemento dell’articolo 11 come segue: «[…] zuverlässig in der Schweiz betrieben werden».
Capoverso 2: Senesuisse ripete il suo commento sull’articolo 22 lettera b e l’articolo 27 capoverso 1. Posta e CURAVIVA reiterano le loro posizioni sull’articolo 22 lettera a e l’articolo 27 capoverso 1. Posta aggiunge che l’interpretazione di questo capoverso non è chiara, perché fa riferimento all’autenticazione dei SID. Per migliorare la leggibilità dell’ordinanza, sarebbe preferibile raccogliere tutti i requisiti posti al SID in un unico articolo. Ammesso che abbia senso disciplinarlo a livello di ordinanza, Posta raccomanda di spostare il capoverso dopo l’articolo 22. FMH fa notare che le prescrizioni sulla protezione del SID sono già definite nell’articolo 22 lettera a con la norma ISO/IEC 29115:2013(E). Il capoverso 2 deve essere stralciato perché non è necessaria un’ulteriore tutela.
Capoversi 3 - 5: Secondo Posta non è chiaro se nel capoverso 3 i requisiti di certificazione si riferiscono all’emittente o all’organismo di certificazione. I requisiti menzionati nell’allegato 7 (art. 7) OCIP-DFI, nel capitolo 2, potrebbero essere citati direttamente qui, il che permetterebbe di stralciare i capoversi da 3 a 5. FMH è del parere che il DFI potrebbe disciplinare i dettagli della certificazione, ma solo in base alla norma ISO di cui all’articolo 22 lettera a e senza oltrepassare i requisiti di tale norma. Il capoverso 3 dovrebbe essere modificato come segue: «[…] Zertifizierungsvoraussetzungen gemäss Artikel 22 Buchstabe a». CURAVIVA e il Cantone TG ripetono a proposito del capoverso 4 la posizione già espressa sull’articolo 29 capoverso 3.