Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine
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PKS e SSIM criticano, alla stessa stregua che per l’articolo 22, gli elevati ostacoli posti alla verifica dell’identità, sottolineando che bisognerebbe servirsi di metodi ben collaudati e affermati. Posta obietta invece che gli elevati requisiti proposti nell’avamprogetto per i SID sono in contraddizione con le esigenze molto più blande poste alla verifica dell’identità. Chiede che vengano applicati gli stessi criteri come quelli stabiliti nel progetto di revisione della OFiEle per i certificati regolamentati. Secondo STSAG, la verifica dell’identità dovrebbe essere risolta in modo più pragmatico: basterebbe far verificare l’identità da parte dell’istituzione (al momento dell’assunzione), definire il ruolo (p. es. in SIC) e consentire l’accesso con una validazione tecnica (p. es. HIN access gateway). L’identificazione / autenticazione nel sistema primario, aggiunta a un’infrastruttura di accesso sicura, potrebbe essere impiegata come autenticazione a due fattori, per poter consultare la cartella informatizzata di un determinato paziente senza ulteriori richieste di conferma dell’identità.
Capoverso 1: Medgate ripete il suo commento sull’articolo 22. 6 Cantoni62 formulano la seguente proposta per l’articolo 23 capoverso 1: «L’éditeur ou la communauté est tenu de vérifier l’identité de la personne qui demande un moyen d’authentification». ISSS scrive che la definizione dei requisiti per la verifica dell’identità è parte integrante della rispettiva norma/regolamentazione (eCH-0170, eCH-0113, FiEle, eIDAS) e avanza la seguente proposta per il capoverso 1: «[…] antragsstellenden Person gemäss der jeweiligen Norm, unter der das IDM herausgegeben wird, überprüfen. […]». Spitex e ASPS obiettano che numerosi clienti di Spitex sono molto anziani e non hanno più una carta d’identità o una patente valida. Per loro è difficoltoso procurarsene una nuova, per cui occorre prevedere un’altra possibilità d’identificazione. Come nelle sue osservazioni sull’articolo 5 capoverso 2, Tessaris attira l’attenzione sulle persone che soggiornano in Svizzera, ma non hanno un numero di assicurato e fa notare che per questi casi è necessario ammettere anche altri modi di prova dell’identità.
Capoverso 2: VAKA parte dal presupposto che per questa verifica non siano stati ancora precisati né la procedura né i dati richiesti. L’UFSF dovrebbe definire chiaramente come deve svolgersi una tale verifica. Spitex e ASPS fanno notare che, finché non tutti gli infermieri sono iscritti in un registro, l’identificazione secondo l’articolo 2 lettera b LCIP è molto dispendiosa. L’ordinanza dovrebbe prevedere o disciplinare un registro per le professioni sanitarie. FMH chiede di non utilizzare un attributo unico «professionista della salute», ma di distinguere fra le varie categorie professionali. Anche HIN sostiene che l’attributo «professionista della salute» dovrebbe essere completato con il rispettivo tipo di professione medica in collaborazione con le associazioni professionali.
Capoverso 3: Secondo K3 e VZK, il capoverso 3 deve essere interpretato nel senso che un ospedale o una casa di cura identifica i suoi collaboratori e può anche verificare se si tratta di professionisti della salute. Altre soluzioni sarebbero impraticabili e troppo care. ASI e SWOR approvano l’attribuzione del GLN ai professionisti della salute. La soluzione potrebbe consistere nella tenuta di un registro professionale nazionale per i professionisti della salute. FMH respinge la delega della verifica della qualificazione di un professionista della salute a terzi qualsiasi, perché ciò comporta un rischio da evitare. La responsabilità dovrebbe spettare a servizi qualificati, di cui bisognerebbe definire i requisiti.
Art. 24 Daten des Identifikationsmittels
1 Der Herausgeber des Identifikationsmittels erfasst folgende Daten anhand des vorgelegten Identitätsnachweises der antragstellenden Person: a. den Namen; b. die Vornamen; c. das Geschlecht; d. das Geburtsdatum; e. die Nummer des Identitätsnachweises nach Artikel 23 Absatz 1.
2 Er kann bei Gesundheitsfachpersonen zusätzlich die eindeutige Identifikations-nummer (GLN) erfassen.
3 Er kann die Angaben nach den Absätzen 1 und 2 zur Identifizierung an die Zugangsportale übermitteln.
4 Er informiert die antragstellende Person über die Sicherheitsvorkehrungen, die sie im Umgang mit dem Identifikationsmittel treffen muss.
62 FR, NE, VS, VD, JU, GE