Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/96: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE) · 6 pagine

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indicazioni sulla salute per le derrate alimentari sono sostanzialmente vietate, tranne nel caso in cui siano autorizzate dalla Commissione europea. Dal momento che il regolamento UE non è stato ancora completamente attuato, nell’OIPPE è stato introdotto un termine transitorio durante il quale il principio «Cassis de Dijon» non si applica alle indicazioni sulla salute.

Il 16 maggio 2012 la Commissione europea ha approvato una lista di 222 indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari (regolamento (UE) n. 432/2012). Per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 la Commissione europea deve ancora valutare circa 2000 domande relative a prodotti con principi attivi vegetali (i cosiddetti «botanicals») e 20 domande concernenti la caffeina, il lattosio e i prodotti ipocalorici. In questi settori le indicazioni sulla salute continuano a essere regolamentate dal diritto degli Stati comunitari.

Vista la regolamentazione transitoria nell’UE, l’articolo 19 capoverso 1quinquiesOIPPE esclude le indicazioni sulla salute dal principio «Cassis de Dijon» fino al 31 dicembre 2015. Ciò significa che per i prodotti alimentari provenienti dall’UE o dal SEE legalmente in commercio con tali indicazioni non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio sotto forma di decisioni di portata generale secondo l’articolo 16d capoverso 2 LOTC. Sul mercato svizzero l’utilizzo delle indicazioni sulla salute è dunque retto esclusivamente dalla OCDerr (in particolare sezione 11a).

La proroga del termine transitorio nell’articolo 19 capoverso 1sexiesOIPPE garantisce che le indicazioni sulla salute per le derrate alimentari immesse in commercio in Svizzera conformemente all’articolo 16a capoverso 1 LOTC siano disciplinate esclusivamente dalla legislazione svizzera sulle derrate alimentari. Gli articoli 29d e 29g OCDerr prevedono che la documentazione scientifica debba essere fornita dal richiedente. Se le derrate alimentari con indicazioni sulla salute potessero essere immesse in commercio in Svizzera secondo il principio «Cassis de Dijon», l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) dovrebbe verificare tali indicazioni secondo le varie prescrizioni degli Stati membri nel quadro della procedura di autorizzazione conformemente all’articolo 16d LOTC ed eventualmente fornire la prova che l’effetto dichiarato non viene prodotto. L’assunzione delle prove è molto onerosa perché richiede anche studi sull’essere umano. Visto il persistere della soluzione transitoria nell’UE, è opportuno prorogare di altri due anni il termine transitorio previsto nell’OIPPE per tali indicazioni. La nuova disposizione transitoria (articolo 19 capoverso 1sexiesAP-OIPPE) entrerebbe retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2016 e la durata di validità sarebbe prorogata fino al 31 dicembre 2017. Dal punto di vista giuridico e pratico, l’entrata in vigore retroattiva della proroga del termine transitorio non è problematica in quanto non sono state autorizzate derrate alimentari che non rispettino le prescrizioni svizzere riguardanti le indicazioni sulla salute. Inoltre, l’USAV non ha alcuna domanda in sospeso relativa a indicazioni sulla salute secondo le prescrizioni di uno Stato membro dell’UE.