Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/96: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE) · 6 pagine
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6 Ripercussioni
Le modifiche dell’OIPPE non determinano ripercussioni di rilievo né per la Confederazione né per i Cantoni. Le risorse finanziarie e di personale necessarie per l’esecuzione dell’OIPPE sono disponibili.
L’economia svizzera beneficia del fatto che con l’articolo 16a e, in particolare, con l’articolo 16b LOTC si evita una discriminazione interna basata sul principio «Cassis de Dijon». I produttori nazionali possono fabbricare per il mercato svizzero, conformemente a prescrizioni tecniche estere dell’UE o di uno Stato membro dell’UE/SEE, prodotti per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione sotto forma di una decisione di portata generale secondo l’articolo 16d capoverso 2 LOTC. Con l’entrata in vigore dell’articolo 6a OIPPE le derrate alimentari (e in alcuni casi anche le materie prime corrispondenti) per le quali già oggi si deve indicare il Paese di produzione saranno assoggettate a un obbligo di dichiarazione ampliato in caso di fabbricazione in Svizzera secondo prescrizioni tecniche estere dell’UE o di uno Stato membro dell’UE/SEE. Dal momento che per tali prodotti si deve solo completare una dichiarazione già obbligatoria, i costi supplementari per l’immissione in commercio sono modesti. L’utilità della dichiarazione complementare risiede nel fatto che serve a rafforzare la fiducia dei consumatori nelle derrate alimentari immesse in commercio in Svizzera. Considerandone i benefici, l’onere supplementare che la dichiarazione complementare comporta per i produttori risulta sostenibile.
7 Prossime tappe ed entrata in vigore
Al termine dell’indagine conoscitiva l’avamprogetto verrà ultimato tenendo conto dei pareri pervenuti. La decisione del Consiglio federale è prevista per il XX.XX.2016.
La revisione dell’OIPPE entrerà in vigore il XX.XX.2016.