Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/96: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE) · 6 pagine

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2.2 Articolo 6a AP-OIPPE

Il nuovo articolo 6a OIPPE si applica alle derrate alimentari (e in alcuni casi anche alle materie prime) che sottostanno all’obbligo di indicazione della provenienza secondo la LDerr e che vengono prodotte in Svizzera per il mercato nazionale conformemente a prescrizioni tecniche estere (art. 16a e 16b LOTC; principio «Cassis de Dijon»). Il rimando, nel nuovo articolo 6a AP-OIPPE, all’articolo 16e capoverso 1 lettera b LOTC fa sì che – oltre alle derrate alimentari – anche le materie prime siano assoggettate all’obbligo di dichiarazione ampliato qualora debbano già recare la menzione del Paese di produzione. L’obbligo di indicare il Paese di produzione vale per le derrate alimentari e, a determinate condizioni, anche per le materie prime, conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari (art. 15 e 16 OCDerr). Questo obbligo è stato inserito anche nella nuova legge sulle derrate alimentari non ancora entrata in vigore (art. 12 e 13 nuova LDerr). La proposta di un nuovo articolo 6a OIPPE copre dunque sia la legislazione sulle derrate alimentari in vigore sia la nuova legge sulle derrate alimentari.

I prodotti fabbricati in Svizzera devono essere caratterizzati con l’indicazione «prodotto in Svizzera», conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera g e agli articoli 15 e 16 OCDerr. Secondo il nuovo articolo 6a OIPPE i prodotti fabbricati in Svizzera in base a prescrizioni tecniche estere e immessi in commercio devono recare anche la menzione della «provenienza» delle prescrizioni tecniche di riferimento. Se queste ultime sono armonizzate ovunque nell’UE va dichiarato che la derrata alimentare (e in alcuni casi anche le materie prime corrispondenti) è stata fabbricata conformemente alle prescrizioni tecniche dell’UE. In caso di prescrizioni tecniche non armonizzate o non completamente armonizzate nell’UE va indicato il Paese membro dell’UE o del SEE che è stato preso come riferimento per la produzione della derrata alimentare (e in alcuni casi anche per le materie prime corrispondenti).

Esempi di indicazioni:

- in caso di prescrizioni tecniche armonizzate nell’UE: «prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche dell’UE»

- in caso di prescrizioni tecniche non armonizzate nell’UE: «prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche della Germania».

3 Proroga del periodo transitorio per le indicazioni sulla salute

Nel 2008 l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute è stato disciplinato nell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21). Le disposizioni al riguardo si ispirano al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in base al quale – una volta attuato il regolamento UE – le