Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/96: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE) · 6 pagine

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4 Rapporto fra la modifica dell’ordinanza e la regolamentazione europea

La Svizzera ha introdotto autonomamente il principio «Cassis de Dijon» nel 2010 per ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. A questo proposito non esistono obblighi di diritto internazionale nei confronti dell’UE, vale a dire che la Svizzera può introdurre in questo ambito gli adeguamenti che reputa necessari.

4.1 Obbligo di caratterizzazione

Il nuovo articolo 6a OIPPE riguarda esclusivamente le derrate alimentari (e in alcuni casi anche le materie prime corrispondenti) che sottostanno all’obbligo di indicazione del Paese di produzione secondo la LDerr. Tale obbligo vale già oggi per le derrate alimentari (e in alcuni casi anche per le materie prime corrispondenti) immesse in commercio in Svizzera (art. 16e LOTC) in base al principio «Cassis de Dijon» (art. 16a e 16b LOTC). Il nuovo articolo 6a OIPPE si limita dunque a completare un obbligo di caratterizzazione già esistente. Con un modesto onere supplementare si crea trasparenza sulle prescrizioni tecniche utilizzate per le derrate alimentari (e in alcuni casi anche per le materie prime corrispondenti) prodotte in Svizzera per il mercato nazionale secondo gli articoli 16a e 16b LOTC.

4.2 Proroga del periodo transitorio per le indicazioni sulla salute

La proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 19 capoverso 1 OIPPE è necessaria perché nell’UE vige tuttora una soluzione transitoria per le indicazioni sulla salute concernenti i prodotti alimentari. Essa prevede che le indicazioni sulla salute relative ai «botanicals» e le domande ancora pendenti nell’UE siano disciplinate dal diritto nazionale dei singoli Stati comunitari. Non appena l’UE avrà uniformato questa situazione giuridica, il diritto svizzero verrà armonizzato con quello europeo.

5 Basi legali

Conformemente all’articolo 31 capoverso 1 LOTC il Consiglio federale ha la facoltà di emanare le prescrizioni d’esecuzione. L’OIPPE è stata emanata in base all’articolo 16a capoverso 2 lettera e nonché all’articolo 31 capoverso 1 LOTC. Il Consiglio federale è dunque autorizzato a emanare modifiche dell’OIPPE.

Il presente avamprogetto si basa sulla proposta avanzata da una minoranza della CET-N durante i dibattiti sull’iniziativa parlamentare 10.538 che il Consiglio federale ha appoggiato sia nel suo parere riguardo al rapporto della CET-N sull’iniziativa in questione sia durante i dibattiti parlamentari stessi.