Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/12: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) · 8 pagine

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2.1.3 Passaggio di competenza per il versamento della RIC dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili a Swissgrid SA

Dal 2009 la procedura RIC è di competenza di Swissgrid SA. Oltre a trattare le notifiche RIC pervenute, la società nazionale di rete emette decisioni e calcola i tassi di rimunerazione per gli impianti che sono stati ammessi alla RIC. Finora il versamento dei contributi RIC ai produttori di elettricità non rientrava tra i compiti di Swissgrid SA, bensì spettava al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

Sia il rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze (CDF) del 2011 che la valutazione RIC del 2012 hanno raccomandato la riduzione del numero degli attori implicati nell'esecuzione della RIC. Per questo motivo, il 1° gennaio 2017 la competenza per la procedura di versamento della RIC passerà dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili a Swissgrid SA, già incaricata dell'intero iter amministrativo per la RIC. Ciò comporterà una semplificazione anche per i produttori di elettricità, che ora avranno un unico interlocutore per quanto concerne lo svolgimento della procedura amministrativa e le remunerazioni. Permetterà, inoltre, di sfruttare le sinergie esistenti, poiché Swissgrid SA versa già la RU per i piccoli impianti fotovoltaici e i relativi processi sono ormai consolidati.

2.1.4 Altri adeguamenti

L' applicazione delle disposizioni concernenti la RIC e la RU ha fatto emergere alcune questioni, menzionate e illustrate qui di seguito, che rendono necessarie ulteriori modifiche e precisazioni dell’OEn.

2.1.4.1 Riduzione del termine per la notifica della messa in esercizio degli impianti pronti per essere realizzati o già ultimati

(appendici 1.1 e 1.3–1.5)

Quando un impianto che ha presentato la notifica per beneficiare della RIC, ma che non è stato ancora realizzato, riceve una decisione positiva, il promotore del progetto è tenuto a presentare, entro un termine stabilito, la notifica dello stato di avanzamento del progetto e la notifica della messa in esercizio. In caso contrario, la decisione positiva viene revocata. Secondo le appendici specifiche per ciascuna tecnologia, il termine previsto per la messa in esercizio inizia a decorrere dalla comunicazione della decisione positiva.

Con il nuovo sistema di gestione della lista d'attesa introdotto nel 2015, gli impianti pronti per essere realizzati o già ultimati possono essere posti in cima alla lista d'attesa e, al momento di una successiva ammissione di impianti alla RIC, verranno considerati in via prioritaria (impianti fotovoltaici esclusi). Le disposizioni finora vigenti concernenti il termine per la notifica della messa in esercizio sono finalizzate all'emanazione di una decisione positiva e al proseguimento del progetto solo dopo tale rilascio. Questi impianti devono ancora superare l'intera procedura di rilascio della licenza di costruzione, ed eventualmente, della concessione. Per questo motivo, necessitano di un termine relativamente lungo dall'emissione della decisione positiva all'effettiva messa in esercizio. Per essi è quindi prevista una procedura suddivisa in più fasi con una o due notifiche dello stato di avanzamento del progetto e la notifica della messa in esercizio. Gli impianti per i quali è stata già presentata una notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, invece, devono essere considerati come pronti per essere realizzati e rapidamente realizzabili. Dal momento in cui ricevono la decisione positiva, essi possono di regola essere messi in esercizio nel lasso di tempo che un impianto avrebbe ancora a disposizione per l'effettiva costruzione dopo aver presentato l'ultima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Gli impianti pronti per essere realizzati o già ultimati necessitano quindi di un termine di notifica della messa in esercizio più breve. Per garantire che questi impianti siano effettivamente realizzati rapidamente il termine per la notifica della loro messa in esercizio viene abbreviato eliminando il termine per l'unica o la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto. Qualora questo nuovo termine non potesse essere rispettato per ragioni non imputabili al promotore del progetto, in virtù dell'articolo 3hbiscpv. 2 OEn può essere presentata una richiesta di proroga motivata.

Esempio di un impianto a gas di depurazione

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva. Entro sei anni - sempre a partire dalla comunicazione della decisione positiva - deve essere effettuata la notifica della messa in esercizio. Se un impianto a gas di depurazione già pronto per essere realizzato riceve una decisione positiva, in base all'attuale normativa il promotore del progetto ha a disposizione sei anni per la notifica della messa in esercizio. La presente modifica