Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/12: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

propone di ridurre questo termine a tre anni, eliminando cioè il termine di tre anni per la notifica dello stato di avanzamento del progetto: gli ostacoli per l'ottenimento della licenza di costruzione (e pertanto per il raggiungimento dello stato di avanzamento del progetto necessario) sono infatti già stati superati e l'impianto può quindi essere realizzato velocemente.

2.1.4.2 Riduzione del termine per la notifica della messa in esercizio di impianti fotovoltaici

(appendice 1.2 n. 5.3)

Un impianto fotovoltaico che riceve una decisione RIC positiva deve essere costruito entro 15 mesi dal rilascio della stessa. Durante questo lasso di tempo, i contributi che l'impianto riceverà per l'intero periodo della rimunerazione vengono messi da parte. Qualora un promotore di progetto decida di non realizzare il suo impianto nonostante sia stato ammesso a beneficiare della RIC e non lo comunichi a Swissgrid SA, i contributi sono bloccati per 15 mesi.

Le esperienze passate mostrano che molti impianti sono già ultimati al momento dell'ammissione alla RIC. La maggior parte di quelli che, al momento della ricezione della decisione positiva, non sono ancora realizzati possono invece di regola essere costruiti entro i 12 mesi successivi. Il termine per la messa in esercizio deve quindi essere ridotto a 12 mesi. Per gli impianti che per ragioni ad essi non imputabili necessitano di più di 12 mesi per essere realizzati, può essere richiesta una proroga (art. 3hbiscpv. 2 OEn). La riduzione del termine di notifica non si applica agli impianti che hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

2.1.4.3 Integrazione del contenuto della notifica della messa in esercizio

(appendice 1.2 n. 5.3)

Occorre precisare che la notifica della messa in esercizio deve contenere anche la certificazione dei dati dell'impianto1. Questo vale sia per gli impianti che beneficiano della RIC che per quegli che ricevono la RU (cfr. riferimento nell'appendice 1.8 n. 4.2). In questo modo viene garantito che Swissgrid SA disponga di tutte le informazioni rilevanti per le rimunerazioni.

2.1.4.4 Coefficiente di sfruttamento del calore di impianti a biomassa ampliati o rinnovati in mi-

sura considerevole

(appendice 1.5 n. 3.1, 4.1 e 6.1)

Nel caso di cicli del vapore possono essere messi a disposizione, a seconda del fabbisogno, energia elettrica o calore. Affinché non venga prodotta una quantità maggiore di energia elettrica a scapito dei consumatori di energia termica, questi ultimi vengono tutelati introducendo il requisito della pari entità del calore ceduto. La disciplina vigente (coefficiente di sfruttamento del calore di pari entità in percentuale) esige, in caso di ampliamento di un impianto, anche una maggiore quantità di calore ceduto. Tuttavia, già oggi non è spesso possibile cedere una maggiore quantità di calore e in futuro diventerà probabilmente addirittura più difficile per via delle misure di efficienza energetica adottate negli edifici. Per questo motivo, al posto del coefficiente di sfruttamento del calore di pari entità viene richiesta solo la pari entità del calore ceduto. Il rispetto o meno di questo criterio si valuta in base alla quantità di calore che è effettivamente possibile cedere al momento dell'ampliamento o del rinnovo dell'impianto. Occorre quindi comparare lo sfruttamento del calore in caso di realizzazione e di non realizzazione del progetto.

2.1.4.5 Integrazione relativa alla biomassa non ammessa (allegato 1.5 n. 6.2)

Se il combustibile e il carburante biogeno utilizzati per la propulsione di un impianto di produzione di elettricità viene prodotto nell'ambito di un progetto di compensazione delle emissioni di CO2 che mira alla sostituzione di combustibili e carburanti fossili, il plusvalore ecologico di questo combustibile o carburante è compensato con il rilascio di un attestato per la riduzione delle emissioni di CO2 (art. 10 CPV. 5 ordinanza sul CO2) e perciò non vengono più versati contributi RIC. Per evitare un doppio finanziamento, sarà stabilito esplicitamente che i combustibili e i carburanti biogeni il cui plusvalore ecologico è già stato compensato secondo la legislazione relativa al CO2, non sono ammessi per la produzione di elettricità rimunerata con la RIC. La società nazionale di rete e l'UFAM si confrontano a questo riguardo.

—

1 https://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/experts/renewable_energies/remuneration_re/kev/downloads/process/it/verified_plant_data_photovoltaics_it.pdf