Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/12: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) · 8 pagine
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3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all'esecuzione
Nessuno degli adeguamenti proposti ha ripercussioni sulla Confederazione, sui Cantoni e sui Comuni. L'attuazione delle modifiche non li concerne in alcun modo. Per Swissgrid SA ci sarà un onere iniziale dovuto all’assunzione della competenza relativa al versamento della RIC e della riscossione del prezzo di mercato per l'energia RIC. Tale onere verrà addebitato sul fondo RIC in qualità di costi di esecuzione.
4. Conseguenze su economia, ambiente e società
L'adeguamento dei tassi di rimunerazione per il fotovoltaico consente un potenziamento di impianti meno oneroso in Svizzera. Il settore viene esposto a una maggiore pressione sui prezzi, con una conseguente intensificazione della concorrenza.
L'adeguamento dei tassi di rimunerazione per le piccole centrali idroelettriche comporta un aumento di tali impianti limitato ai siti dai costi più bassi e quindi, presumibilmente, la realizzazione di meno impianti. Diminuiscono così i casi di rimunerazione eccessiva degli impianti che si trovano in siti particolarmente redditizi, spesso criticata dalle associazioni ambientaliste.
5. Commento alle singole disposizioni
5.1 Ordinanza sull'energia
Art. 3gbis cpv. 4: ordine di selezione degli impianti pronti per essere realizzati o già ultimati, posti in cima alla lista di attesa
La selezione di tali impianti dalla lista d'attesa si deve basare sul nuovo criterio della data della (seconda) notifica completa dello stato di avanzamento del progetto o della notifica della messa in esercizio dell'impianto.
Art. 3ibis cpv. 1: passaggio di competenza per il versamento della RIC dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili a Swissgrid SA
Il versamento della RIC ai produttori verrà ora effettuato dalla società nazionale di rete anziché dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.
5.2 Appendici dell'ordinanza sull'energia
Appendici 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5: riduzione del termine per la notifica della messa in esercizio
Le appendici 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5 contengono disposizioni specifiche concernenti il termine per la presentazione della notifica della messa in esercizio di impianti pronti per essere realizzati o già ultimati, posti come tali in cima alla lista di attesa. Per tali impianti il termine viene abbreviato, eliminando il termine per la (seconda) notifica dello stato di avanzamento del progetto. Essi devono quindi presentare la notifica della messa in esercizio al più tardi entro tre anni - nel caso delle piccole centrali idroelettriche entro due anni - dalla comunicazione della decisione positiva.
Per gli impianti per i quali il gestore ha ricevuto una decisione positiva tra il 1º gennaio 2016 e il 1º gennaio 2017 (quindi prima dell'entrata in vigore della prevista modifica), le disposizioni transitorie prevedono che la notifica della messa in esercizio debba essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2018 per le piccole centrali idroelettriche ed entro il 31 dicembre 2019 per gli impianti eolici, geotermici e a biomassa. Ciò significa che ai promotori di tali progetti viene concesso un termine di tre o due anni non a partire dalla comunicazione della decisione positiva bensì dalla prevista entrata in vigore della modifica, ovvero dal 1º gennaio 2017. Come risultato, l'effetto della modifica su questi impianti pronti per essere realizzati o già ultimati viene leggermente attenuato: essi non vengono tuttavia totalmente esclusi dalla riduzione del termine per la presentazione della notifica della messa in esercizio. In questo contesto, è importante che il Consiglio federale decida, presumibilmente nel giugno 2016, se il