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Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 4 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia RU 2016

2. sono accompagnati da un certificato secondo l’articolo 4 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/18504, emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea;

b. l’importazione di prodotti derivati dalle foche destinati al consumo privato;

c. l’importazione di prodotti derivati dalle foche come masserizie di trasloco;

d. l’importazione di prodotti derivati dalle foche per scopi espositivi e di ricerca.

Art. 13 cpv. 2

2In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del certificato sanitario secondo TRACES oppure dell’autorizzazione dell’USAV.

Art. 34 cpv. 2 e 3

2Al momento della dichiarazione doganale in caso di importazione di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi tramite il sistema «e-dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE. Con il confronto dei dati si verifica se esistono il certificato sanitario oppure l’autorizzazione richiesti.

3In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi non notificate tramite il sistema «e-dec» l’AFD controlla in funzione dei rischi se sono accompagnate dai certificati sanitari o dalle autorizzazioni richiesti.

Art. 36a Misure al momento della dichiarazione doganale

Se dal confronto dei dati secondo l’articolo 34 capoverso 2 emerge che non esistono il certificato sanitario oppure l’autorizzazione richiesti viene effettuata automaticamente una notifica all’autorità cantonale competente nel luogo dell’azienda di destinazione.

Art. 41a Collegamento

Il collegamento di TRACES con il sistema «e-dec» è disciplinato dall’articolo 101a dell’ordinanza del 18 novembre 20155 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

4Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015,

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1.

5 RS 916.443.10