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Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 7 pagine

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Ordinanza Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 4 lett. gbis

Nella presente ordinanza s’intende per:

gbis. Sistema «e-dec»: sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) per la dichiarazione doganale visto l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD);

Art. 9 cpv. 2 frase introduttiva

L’importatore di carne bovina di cui al capoverso 1 e tutti gli acquirenti successivi devono garantire all’AFD, con un vincolo d’impiego, di:

Art. 10a Divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche

1L’importazione di prodotti derivati dalle foche è vietata.

2È consentita:

a. l’importazione di prodotti derivati dalle foche, che:

RS …

1 RS 916.443.10

2 RS 631.0

2016–......