Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 9 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali (accoppiamento di e-dec con TRACES e con il sistema informatico OITE; attuazione della mozione 11.3635 sui prodotti derivati dalle foche)

1 Premessa

Secondo l’Allegato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo1 tra la Svizzera e l’UE, la Svizzera è tenuta a garantire che le partite per le quali è prescritto un controllo veterinario di confine siano rilasciate da parte di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato e che esistano i documenti di accompagnamento richiesti per determinate specie animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.

Secondo il diritto vigente lo svolgimento dei relativi controlli spetta all’Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Ora questa verifica avviene fisicamente, ossia la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione fornisce all’ufficio doganale una conferma del servizio veterinario di confine sui controlli effettuati (documento veterinario comune di entrata per l’importazione DVCE) nel traffico con Paesi terzi, oppure i documenti di accompagnamento richiesti nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.

Nel suo sistema elettronico di elaborazione dei dati (e-dec) l’AFD ha creato un’interfaccia in grado di comunicare direttamente con i sistemi di controllo di altri Uffici e di respingere la dichiarazione doganale o effettuare una notifica quando a una delle richieste avvenute tramite l’interfaccia, il sistema interpellato non fornisce una conferma positiva sui controlli effettuati di natura non doganale.

Nell’ambito dei controlli veterinari di confine i dati richiesti per una tale comunicazione vengono registrati nel corrispondente sistema elettronico dell’UE (TRACES), se si tratta di DVCE necessari per l’importazione. Se per l’importazione invece di un DVCE è necessaria un’autorizzazione, i dati vengono registrati nel sistema informatico OI-TE. Anche nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia i certificati sanitari richiesti devono essere rilasciati in TRACES e le eventuali autorizzazioni sono registrate nel sistema informatico OITE.

1 RS 0.916.026.81