Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/2: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada · 11 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione del decreto federale concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada
mento delle vigenti disposizioni non rappresenterebbe alcun miglioramento. L’ASG invita pertanto il Consiglio federale a incaricare la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali di riavviare colloqui in merito alla questione e insistere per migliorare l’attuale dichiarazione congiunta.
Alla luce di quanto esposto, il CP e l’usam ritengono opportuno respingere l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada fintanto che quest’ultimo non si dichiari disposto ad aprire il mercato ai servizi finanziari.
4.3. Entrata in vigore / attuazione
SwissHoldings e l’ABG accolgono favorevolmente una rapida introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada.
Economiesuisse, l’ASB e l’UBCS sottolineano l’importanza per la piazza bancaria che l’accordo sullo scambio automatico di informazioni entri in vigore e i dati siano raccolti dal 1° gennaio di un determinato anno. L’introduzione e la raccolta o la comunicazione di dati con scadenza inferiore a un anno dovrebbero essere respinte in ragione degli eccessivi oneri supplementari che ne deriverebbero per le banche.
4.4. Rinvii alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, all’Accordo SAI e alla LSAI
I Cantoni di AI, BL, OW, NW, TG e TI nonché l’UDC e il Forum OAD rinviano alle richieste espresse nei loro pareri concernenti l’Accordo SAI e la LSAI.2
Il Cantone di FR critica il fatto che le richieste formulate nel parere della CDCF nel quadro della procedura di consultazione concernente la versione finale della LSAI non abbiano potuto essere considerate.
4.5. Altre osservazioni Reciprocità e principio di specialità
I Cantoni di BL, OW, TG, TI e VS sottolineano che la reciprocità e il principio di specialità devono essere severamente osservati nell’attivazione dello scambio automatico di informazioni con il Canada.
Negoziati con futuri Stati partner
Economiesuisse, l’ASB, l’ABG e l’UBCS chiedono che nella selezione degli Stati partner siano debitamente considerati i seguenti criteri: (i) adeguato posizionamento della Svizzera rispetto alle piazze finanziare concorrenti, (ii) sufficienti possibilità di regolarizzazione del passato per i clienti bancari e (iii) potenziale di mercato dello Stato in questione per le operazioni transfrontaliere.
Il PLR sottolinea che nella scelta degli Stati andrebbe tenuto conto dell’esistenza di sufficienti possibilità di regolarizzazione e della garanzia della protezione dei dati, del principio di specialità nonché della parità di condizioni per quanto concerne il reciproco scambio di dati conforme allo standard.
2 Il relativo rapporto è disponibile all’indirizzo seguente: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale