Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/2: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada · 11 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione del decreto federale concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada

Delle cinque associazioni e organizzazioni interessate che hanno fornito per scritto il loro parere, tre accolgono l’avamprogetto con riserva (ABG, UBCS, ABPS), due associazioni si esprimono in modo critico (CP, ASG).

3.2. Principali critiche dei partecipanti alla consultazione

I partecipanti alla consultazione hanno esposto in particolare i seguenti punti critici:

– Coordinamento tra l’introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (level playing field): il Canada né si sarebbe dichiarato disposto né si sarebbe impegnato a concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con piazze finanziarie concorrenti (economiesuisse, ASB, ABG, UBCS). Allo stato attuale non sarebbe nemmeno chiara la posizione che adotteranno le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni (CP, economiesuisse, ASB, ABG, UBCS, ABPS, ASG). Qualora la Svizzera dovesse concludere affrettatamente accordi sullo scambio automatico di informazioni, e gli Stati in questione non dovessero fare altrettanto, rischierebbe di subire uno svantaggio concorrenziale (CP, ABG, ABPS). Prima che la Svizzera ponga in vigore lo scambio automatico di informazioni con il Canada, dovrebbero esservi sufficienti certezze che questo Paese introdurrà lo scambio automatico di informazioni con le più importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera (CP, economiesuisse, ASB, ABG, UBCS, ABPS, ASG).

– Protezione dei dati e principio di specialità: sulla base delle informazioni fornite dal rapporto esplicativo non sarebbe possibile valutare se lo Stato partner garantisce la protezione dei dati e il principio di specialità (PLR, UDC, usam). Bisognerebbe pertanto verificare se il Canada garantisce uno scambio di dati conforme allo standard e se i dati scambiati sono di elevata qualità. Se questi aspetti dovessero presentare lacune, la Svizzera dovrebbe sospendere lo scambio automatico di informazioni con il Canada (PLR, UDC).

– Accesso al mercato: già oggi le relazioni commerciali tra Svizzera e Canada si svolgono nel quadro dell’accordo di libero scambio tra l’AELS e il Canada. Nella dichiarazione congiunta il Canada ha confermato che non intende peggiorare le reciproche condizioni di accesso al mercato attuali e che è favorevole ad avviare un dialogo su possibili miglioramenti nell’ambito dell’accesso al mercato transfrontaliero per i servizi finanziari. Queste garanzie sarebbero però vaghe e pertanto non soddisfacenti (CP, ABPS, ASG).

4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

4.1. Osservazioni positive

I Cantoni di AI, BL, OW, TG e UR ritengono che l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con il Canada prevista dal decreto federale si inserisca nella strategia intrapresa dal Consiglio federale per il mantenimento dell’attrattiva della piazza economica e del consenso internazionale nei confronti della piazza finanziaria svizzera. I Cantoni di BS, FR, NW, SH e ZG considerano l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con il Canada una conseguenza diretta dell’adesione della Svizzera alla Convenzione sull’assistenza amministrativa e all’Accordo SAI.

Il PSS e l’USS accolgono positivamente lo scambio automatico di informazioni con il Canada, poiché consentirebbe alla Svizzera di intensificare la cooperazione fiscale con un altro importante Stato del G8 e del G20. Ciò rafforzerebbe la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria