Progetto
Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 5 pagine
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Art. 34f Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: confronto
terapeutico trasversale
Nel confronto terapeutico trasversale secondo l’articolo 65b capoverso 2 lettera b OAMal si tiene conto dei preparati originali che al momento del riesame figurano nell’elenco delle specialità e rappresentano un’alternativa terapeutica.
Art. 34g Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame
dell’economicità dei generici
Nel quadro del riesame secondo l’articolo 34d capoverso 1, un generico è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato originale praticato il 1° dicembre dell’anno del riesame:
a. 10 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico non superi 4 milioni di franchi in media all’anno;
b. 15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico si situi tra 4 e 8 milioni di franchi in media all’anno;
c. 25 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico si situi tra 8 e 16 milioni di franchi in media all’anno;
d. 30 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico si situi tra 16 e 25 milioni di franchi in media all’anno;
e. 35 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico superi 25 milioni di franchi in media all’anno.
Art. 34h cpv. 2
2L’UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei medicamenti con effetto dal 1° dicembre dell’anno del riesame.
Art. 36 cpv. 1
1L’UFSP riesamina i medicamenti oggetto di una domanda di aumento di prezzo al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di ammissione di cui all’articolo 67 capoverso 2 OAMal.