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Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 5 pagine

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per la consegna di tutte le confezioni adeguandolo al livello di prezzo del generico secondo l’articolo 65c capoverso 2 OAMal, per tale medicamento si applica nei primi 24 mesi di questa riduzione di prezzo un’aliquota percentuale pari al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia.

6Se il medico o il chiropratico prescrive esplicitamente, per motivi d’ordine medico, un preparato originale, il capoverso 1 non è applicabile.

7Il medico o il chiropratico informa il paziente dell’esistenza di almeno un generico figurante nell’elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il DATA.

[DATUM] Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset