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Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 6 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del [DATUM]

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 28 cpv. 3 lett. g

3Gli assicuratori comunicano annualmente all’UFSP, in particolare, i seguenti dati di ogni assicurato:

g. in caso di rimunerazione secondo gli articoli 71a–71c: la data di ricezione della domanda di garanzia di assunzione dei costi, l’indicazione, il nome del medicamento, il nome del titolare dell’omologazione, la data della decisione di prestazione nonché l’importo della rimunerazione.

Art. 65 Rubrica

Condizioni di ammissione

Art. 65b Rubrica e cpv. 2 lett. b, 4bis, 5 e 7

Valutazione dell’economicità

2L’economicità è valutata in base ai seguenti confronti:

b. confronto con altri medicamenti (confronto terapeutico trasversale).

4bisIl confronto terapeutico trasversale esamina i seguenti aspetti:

a. l’efficacia rispetto ad altri medicamenti impiegati come alternative terapeutiche;

b. il costo giornaliero del medicamento o della cura rispetto a quello di altri medicamenti impiegati come alternative terapeutiche.

5Dopo aver determinato il prezzo medio negli Stati di riferimento nel confronto con i prezzi praticati all’estero e il prezzo medio di altri medicamenti nel confronto terapeutico trasversale, i due prezzi sono presi in considerazione con una ponderazione del 50 per cento ciascuno.

1 RS 832.102