Progetto

Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Art. 67a cpv.2 lett. a

2Il titolare dell’omologazione è inoltre obbligato a restituire all’istituzione comune le eccedenze conseguite:

a. durante una procedura di ricorso, se vi è una differenza tra il prezzo applicabile durante la procedura di ricorso e il nuovo prezzo passato in giudicato al termine della procedura di ricorso e il titolare dell’omologazione ha conseguito eccedenze grazie a questa differenza di prezzo;

Art. 68 cpv. 1 lett. e

1Un medicamento iscritto nell’elenco delle specialità è radiato se:

e. le tasse e i costi di cui all’articolo 70b non sono pagati per tempo;

Art. 69 cpv. 4

4La domanda di ammissione nell’elenco delle specialità o di modifica dell’elenco delle specialità può essere presentata quando sono disponibili i dati concernenti le indicazioni e la posologia confermati dall’Istituto nel quadro del preavviso di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 17 ottobre 20012 sui medicamenti. L’UFSP entra nel merito della domanda non appena è in possesso della relativa documentazione. Per singole domande, il DFI può prevedere che possano essere presentate solo dopo l’omologazione da parte dell’Istituto.

Art. 71 cpv. 2 e 5

2Al momento dell’ammissione di un medicamento nell’elenco delle specialità e dell’estensione dell’indicazione o della modificazione della limitazione secondo l’articolo 65f, l’UFSP pubblica le basi utilizzate per valutare l’efficacia e l’idoneità del medicamento, per il confronto terapeutico trasversale (art. 65b cpv. 2 lett. b) e per il premio all’innovazione (art. 65b cpv. 7), nonché il risultato del confronto con i prezzi praticati all’estero (art. 65b cpv. 2 lett. a).

5Dopo aver riesaminato le condizioni di ammissione alla scadenza del brevetto, l’UFSP pubblica i prezzi di fabbrica per la consegna del preparato originale.

Titolo prima dell’art. 71a

Sezione 4a: Rimunerazione di medicamenti nel singolo caso

Art. 71a cpv. 2 e 3

2L’assicuratore rimunera al massimo il 90 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell’elenco delle specialità. D’intesa con il titolare dell’omologazione, stabilisce l’importo della rimunerazione.

3Abrogato

2 RS 812.212.21