Progetto
Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 6 pagine
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Art. 71b Assunzione dei costi di un medicamento omologato dall’Istituto non ammesso nell’elenco delle specialità
1L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso omologato dall’Istituto, non ammesso nell’elenco delle specialità, per un impiego che rientra o non rientra nell’informazione professionale se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o b.
2L’economicità è valutata in base a un confronto con i prezzi praticati all’estero secondo l’articolo 65b capoverso 2 lettera a. Per calcolare il prezzo medio di fabbrica per la consegna applicabile negli Stati di riferimento è determinante l’articolo 65b capoversi 3 e 4.
3Su richiesta, il titolare dell’omologazione comunica all’assicuratore i prezzi di fabbrica per la consegna applicabili negli Stati di riferimento al momento della domanda di assunzione dei costi.
4L’assicuratore rimunera al massimo il 90 per cento del prezzo medio di fabbrica per la consegna applicabile negli Stati di riferimento. D’intesa con il titolare dell’omologazione, stabilisce l’importo della rimunerazione.
Art. 71c Assunzione dei costi di un medicamento importato non omologato
dall’Istituto
1L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso non omologato dall’Istituto, che può essere importato secondo la legge sugli agenti terapeutici, se le condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o b sono adempiute e il medicamento è omologato per la corrispondente indicazione da uno Stato con un sistema di omologazione riconosciuto come equivalente dall’Istituto.
2L’assicuratore rimunera i costi a cui il medicamento è importato dall’estero. Il fornitore di prestazioni sceglie il Paese da cui è importato il medicamento prestando attenzione ai costi. Se il medicamento è distribuito in altri Paesi, nei quali è offerto a un prezzo inferiore, l’assicuratore può chiedere che il fornitore di prestazioni lo importi da uno di questi Paesi.
Art. 71d Disposizioni comuni
1L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa garanzia speciale dell’assicuratore e previa consultazione del medico di fiducia.
2L’assicuratore verifica se i costi assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie siano proporzionati al beneficio terapeutico.
3Se la domanda di garanzia di assunzione dei costi è completa, l’assicuratore decide in merito entro due settimane.
4Se per un medicamento impiegato nell’ambito di una sperimentazione terapeutica individuale un beneficio elevato può essere stabilito solo dopo la decisione in merito alla garanzia di assunzione dei costi, prima dell’inizio della terapia l’assicuratore