Progetto
Consultazione 2016/34: Modifica dell'ordinanza sull'allarme · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
b. dall’approntamento, dall’esercizio e dalla salvaguardia del valore di ubicazioni della Confederazione e delle loro infrastrutture;
c. dall’approntamento dei terminali e dall’allacciamento delle centrali d’intervento delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza federali.
2Si assume in misura proporzionale i costi derivanti dalla coutenza delle stazioni di trasmissione cantonali da parte delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza federali.
3I Cantoni si assumono i costi derivanti:
a. dall’approntamento, dall’esercizio e dalla salvaguardia del valore delle infrastrutture delle loro sottoreti;
b. dall’allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alla componente nazionale;
c. dai collegamenti ridondanti tra le reti parziali;
d. dall’approntamento dei terminali e dall’allacciamento delle centrali di comando delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza cantonali.
4Si assumono in misura proporzionale i costi derivanti dalla coutenza delle stazioni di trasmissione della Confederazione da parte delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza cantonali.
5I gestori di infrastrutture critiche si assumono i costi dei propri terminali.
Titolo prima dell’art. 22
Sezione 8: Restrizioni della proprietà e responsabilità
Art. 22
1I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi le infrastrutture per l’allerta e l’allarme. L’eventuale deprezzamento è equamente risarcito.
2Se un terzo subisce un danno causato da un impianto di cui al capoverso 1 ubicato su un fondo privato, la responsabilità ricade su chi è incaricato della manutenzione del dispositivo in questione. Se il danno è imputabile a premeditazione o negligenza grave del proprietario, questi risponde del danno.
3Le restrizioni della proprietà e la responsabilità per infrastrutture della rete radio di sicurezza sono disciplinate dalla legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni.
Art. 24a Disposizioni transitorie della modifica del ...
1La Confederazione si assume i costi derivanti dall’esercizio in parallelo nel quadro della salvaguardia del valore della rete radio di sicurezza fino al più tardi al 2025.