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Consultazione 2016/34: Modifica dell'ordinanza sull'allarme · 4 pagine
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Titolo dopo l’art. 20
Sezione 6a: Rete radio di sicurezza
Art. 20a
1La Confederazione e i Cantoni allestiscono e gestiscono una rete radio di sicurezza per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa degli organi secondo l’articolo 1 lettera b.
2L’UFPP è responsabile, in collaborazione con le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza federali e cantonali, per la componente nazionale della rete radio di sicurezza. I compiti comprendono:
a. l’elaborazione di direttive tecniche per l’utilizzo della rete radio di sicurezza;
b. la pianificazione della copertura radio, delle ubicazioni e della rete radio ;
c. il coordinamento dell’interconnessione e del collegamento delle sottoreti dei Cantoni e del Corpo delle guardie di confine;
d. la garanzia dell’esercizio tecnico (incluso l’esercizio in parallelo) e della salvaguardia del valore dell’intera rete a livello nazionale;
e. l’esercizio del Key Management Center;
f. la gestione dei release, delle configurazioni, del ciclo di vita e delle modifiche;
g. l’approntamento di elementi di interfaccia normalizzati;
h. la garanzia di ampliamenti delle capacità;
i. l’approntamento di gateway per l’esercizio in parallelo delle sottoreti esistenti e di quelle nuove dei Cantoni e del Corpo delle guardie di confine;
j. l’acquisizione e il rilascio di licenze a livello nazionale;
k. la migrazione a nuove tecnologie;
l. la formazione centralizzata degli utenti del sistema.
3La Confederazione può concludere con i Cantoni accordi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti nazionali e cantonali della rete radio di sicurezza.
Art. 21, rubrica
Assunzione dei costi dei sistemi tecnici destinati a dare l’allarme alla popolazione
Art. 21a Assunzione dei costi della rete radio di sicurezza
1La Confederazione si assume i costi derivanti:
a. dall’approntamento, dall’esercizio e dalla salvaguardia del valore delle componenti nazionali;