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Consultazione 2016/34: Modifica dell'ordinanza sull'allarme · 4 pagine

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Titolo dopo l’art. 20

Sezione 6a: Rete radio di sicurezza

Art. 20a

1La Confederazione e i Cantoni allestiscono e gestiscono una rete radio di sicurezza per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa degli organi secondo l’articolo 1 lettera b.

2L’UFPP è responsabile, in collaborazione con le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza federali e cantonali, per la componente nazionale della rete radio di sicurezza. I compiti comprendono:

a. l’elaborazione di direttive tecniche per l’utilizzo della rete radio di sicurezza;

b. la pianificazione della copertura radio, delle ubicazioni e della rete radio ;

c. il coordinamento dell’interconnessione e del collegamento delle sottoreti dei Cantoni e del Corpo delle guardie di confine;

d. la garanzia dell’esercizio tecnico (incluso l’esercizio in parallelo) e della salvaguardia del valore dell’intera rete a livello nazionale;

e. l’esercizio del Key Management Center;

f. la gestione dei release, delle configurazioni, del ciclo di vita e delle modifiche;

g. l’approntamento di elementi di interfaccia normalizzati;

h. la garanzia di ampliamenti delle capacità;

i. l’approntamento di gateway per l’esercizio in parallelo delle sottoreti esistenti e di quelle nuove dei Cantoni e del Corpo delle guardie di confine;

j. l’acquisizione e il rilascio di licenze a livello nazionale;

k. la migrazione a nuove tecnologie;

l. la formazione centralizzata degli utenti del sistema.

3La Confederazione può concludere con i Cantoni accordi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti nazionali e cantonali della rete radio di sicurezza.

Art. 21, rubrica

Assunzione dei costi dei sistemi tecnici destinati a dare l’allarme alla popolazione

Art. 21a Assunzione dei costi della rete radio di sicurezza

1La Confederazione si assume i costi derivanti:

a. dall’approntamento, dall’esercizio e dalla salvaguardia del valore delle componenti nazionali;