Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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Articolo Osservazione / proposta Partecipanti

Art. 14 Completare: disciplinamento dei progetti avviati dai Cantoni nell’ambito AR, BL, BS, LU, NW, Gestione della fauna della gestione della fauna selvatica nonché dei progetti nell’ambito della SZ, VS, CDPNP, selvatica formazione degli organi di protezione della selvaggina. Il disciplinamento CFP

dovrebbe comprendere la gestione della fauna selvatica, i metodi da

utilizzare, i requisiti relativi al personale nonché la procedura di

autorizzazione. I progetti con specie protette dovrebbero poter essere

approvati in via definitiva dall’UFAM, quelli con specie cacciabili dalle

autorità cantonali competenti per la caccia.

Un disciplinamento analogo andrebbe inserito nella legge sulla pesca.

Art. 14 cpv. 2 «Essi [i Cantoni] disciplinano la formazione e la formazione continua CacciaSvizzera Informazione, degli organi di protezione e dei cacciatori e possono sostenere le misure

formazione e ricerca necessarie a tal fine. La Confederazione (…)»

Art. 17 cpv. 1 lett. h Completare: «h. affumica, gasa o affoga volpi, tassi o marmotte oppure AR, BL, BS, JU, NE, Delitti distrugge le loro tane perforandole o ostruendole.» NW, SZ, VD, CFP

Art. 17 cpv. 1 lett. j Nuova lett. j. non predispone il recupero o lo vanifica, prolungando la AGJ

Disposizioni penali sofferenza dell’animale.

Art. 18 cpv. 1 lett. b-f Varie contravvenzioni secondo l’art. 18 LCP possono essere punite GR

anche nella procedura della multa disciplinare  analogamente al diritto

penale cantonale. I Cantoni devono quindi essere autorizzati a punire le

contravvenzioni di cui all’art. 18 cpv. 1 lett. b-f LCP con una multa

disciplinare.

Art. 25 cpv. 2 In futuro dovrebbero essere sottoposte per approvazione alla GR

Esecuzione da parte Confederazione – tutt’al più  solo le leggi in senso formale soggette a

dei Cantoni referendum facoltativo o obbligatorio.

Le proposte che vanno oltre le possibilità della presente revisione parziale della legge sulla caccia sono riportate nell’allegato B.

48/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288