Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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4.25 Altre proposte di revisione parziale della legge sulla caccia

Tabella 4-4 Panoramica delle altre proposte di revisione parziale della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) Articolo Osservazione / proposta Partecipanti

Diritto di ricorso Rivedere/snellire le procedure e gli iter in vista delle possibilità di ricorso BL, BS, NW,

e attuarli nella versione definitiva della revisione della legge sulla caccia SZ, VS (in via agli art. 5 cpv. 5, 7 cpv. 2 e 3, 11 cpv. 5 nonché 12 cpv. 2 LCP. sussidiaria), CFP

Escludere espressamente l’attuale diritto di ricorso delle organizzazioni LU

ambientaliste contro le decisioni emanate dai Cantoni in base agli art. 5

cpv. 5, 7 cpv. 2 e 3, 11 cpv. 5 nonché 12 cpv. 2 e prevedere invece una

semplice approvazione da parte dell’ufficio federale competente quale

condizione per le decisioni cantonali.

Eccettuare le decisioni cantonali secondo gli art. 5 cpv. 1 e 2 LCP, 7 GR

cpv. 2 e 3 nonché 12 cpv. 2 LCP dal diritto di ricorso delle associazioni.

Per tutte le altre specie selvatiche protette, il diritto di ricorso e l’obbligo

di pubblicazione in caso di interventi negli effettivi devono restare

applicabili, fatta salva l’esecuzione (cfr. osservazioni/proposte

dettagliate).

Mantenere senza alcuna restrizione il diritto di ricorso confermato dal ASPU/BirdLife Tribunale federale in base alla Convenzione di Aarhus.

Disposizioni esecutive I Cantoni devono emanare le disposizioni esecutive secondo l’art. 15 GR

OCP entro cinque anni dall’entrata in vigore. Contro questa disposizione

transitoria non vi è nulla da obiettare. Essa deve tuttavia essere

ancorata a livello di legge, ossia nella LCP.

Art. 1 cpv. 1 lett. c Completare: «ridurre a un limite sopportabile i danni causati dalla fauna UR

Scopo selvatica a foreste, colture, animali da reddito e impianti infrastrutturali».

Art. 2 lett. b e d Modifiche terminologiche nella versione italiana della LCP: TI

Versione italiana Lett. b : «carnivori» invece di «predatori»

Lett. d : «lagomorfi» invece di «leporidi»

Art. 3 cpv. 4 Rinuncia generale alle munizioni contenenti piombo Stazione ornitologica, Mezzi ausiliari proibiti Ala, TIR, Nos

Oiseaux

Art. 5 cpv. 1 Per tutte le specie di cui all’art. 5 cpv. 1 lett. a, d, e, f, h, i, k, m, n e p Ficedula lett a, d, e, f, h, i, k, m, LCP, il periodo di protezione deve iniziare già il 1° dicembre.

n e p

Art. 5 cpv. 1 lett. d Modificare: capriolo dal 1° gennaio al 31 agosto 1° febbraio al 30 aprile Accademie delle Capriolo La caccia durante il periodo dell’accoppiamento e della riproduzione non scienze, SSBF

è compatibile con la protezione degli animali.

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