Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine
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4.25 Altre proposte di revisione parziale della legge sulla caccia
Tabella 4-4 Panoramica delle altre proposte di revisione parziale della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) Articolo Osservazione / proposta Partecipanti
Diritto di ricorso Rivedere/snellire le procedure e gli iter in vista delle possibilità di ricorso BL, BS, NW,
e attuarli nella versione definitiva della revisione della legge sulla caccia SZ, VS (in via agli art. 5 cpv. 5, 7 cpv. 2 e 3, 11 cpv. 5 nonché 12 cpv. 2 LCP. sussidiaria), CFP
Escludere espressamente l’attuale diritto di ricorso delle organizzazioni LU
ambientaliste contro le decisioni emanate dai Cantoni in base agli art. 5
cpv. 5, 7 cpv. 2 e 3, 11 cpv. 5 nonché 12 cpv. 2 e prevedere invece una
semplice approvazione da parte dell’ufficio federale competente quale
condizione per le decisioni cantonali.
Eccettuare le decisioni cantonali secondo gli art. 5 cpv. 1 e 2 LCP, 7 GR
cpv. 2 e 3 nonché 12 cpv. 2 LCP dal diritto di ricorso delle associazioni.
Per tutte le altre specie selvatiche protette, il diritto di ricorso e l’obbligo
di pubblicazione in caso di interventi negli effettivi devono restare
applicabili, fatta salva l’esecuzione (cfr. osservazioni/proposte
dettagliate).
Mantenere senza alcuna restrizione il diritto di ricorso confermato dal ASPU/BirdLife Tribunale federale in base alla Convenzione di Aarhus.
Disposizioni esecutive I Cantoni devono emanare le disposizioni esecutive secondo l’art. 15 GR
OCP entro cinque anni dall’entrata in vigore. Contro questa disposizione
transitoria non vi è nulla da obiettare. Essa deve tuttavia essere
ancorata a livello di legge, ossia nella LCP.
Art. 1 cpv. 1 lett. c Completare: «ridurre a un limite sopportabile i danni causati dalla fauna UR
Scopo selvatica a foreste, colture, animali da reddito e impianti infrastrutturali».
Art. 2 lett. b e d Modifiche terminologiche nella versione italiana della LCP: TI
Versione italiana Lett. b : «carnivori» invece di «predatori»
Lett. d : «lagomorfi» invece di «leporidi»
Art. 3 cpv. 4 Rinuncia generale alle munizioni contenenti piombo Stazione ornitologica, Mezzi ausiliari proibiti Ala, TIR, Nos
Oiseaux
Art. 5 cpv. 1 Per tutte le specie di cui all’art. 5 cpv. 1 lett. a, d, e, f, h, i, k, m, n e p Ficedula lett a, d, e, f, h, i, k, m, LCP, il periodo di protezione deve iniziare già il 1° dicembre.
n e p
Art. 5 cpv. 1 lett. d Modificare: capriolo dal 1° gennaio al 31 agosto 1° febbraio al 30 aprile Accademie delle Capriolo La caccia durante il periodo dell’accoppiamento e della riproduzione non scienze, SSBF
è compatibile con la protezione degli animali.
44/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288