Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine
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Articolo Osservazione / proposta Partecipanti
Art. 5 cpv. 1 lett. e Modificare: camoscio dal 1° novembre al 31 luglio 1° febbraio dal 30 Accademie delle Camoscio aprile scienze, SSBF
La caccia durante periodo dell’accoppiamento e della riproduzione non
è compatibile con la protezione degli animali.
Art. 5 cpv. 1 lett. f Modificare: lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal 1° Accademie delle Lepre comune dicembre al 30 settembre 1° gennaio al 30 settembre scienze, Aqua Viva,
È importante evitare i disturbi già in dicembre per garantire la PES, SSBF,
sopravvivenza in montagna, in particolare per la lepre variabile. ASPU/BirdLife,
WWF,
Art. 5 cpv. 1 lett. p Rinuncia alla caccia alla beccaccia AG, Ala, Aqua Viva, Beccaccia PES, CDPNP,
Mountain Wilderness, Pro Natura, PSS, ASPU/BirdLife, WWF
Prolungamento del periodo di protezione della beccaccia almeno dal 1° Stazione ornitologica, dicembre al 31 ottobre Nos Oiseaux
Modificare: beccaccia dal 15 dicembre al 31 ottobre 15 settembre SSBF
Prolungamento del periodo di protezione per proteggere gli effettivi che
nidificano in Svizzera; aspettare i risultati del progetto di ricerca condotto
attualmente dall’UFAM e dalla CSCF sul ruolo della caccia per la
minaccia a cui è esposta la beccaccia prima di decidere un divieto totale
della caccia.
Rinuncia alla caccia alla beccaccia; in via sussidiaria: prolungamento Accademie delle del periodo di protezione analogamente a SSBF scienze
Art. 5 cpv. 4 Completare: «I Cantoni possono (…) localmente minacciate. Resta Flughafen Zürich Prolungamento del eccettuata la superficie degli aerodromi concessionari».
periodo di protezione
Art. 7 cpv. 2 Formulazione di un nuovo capoverso 2bis: «Gli interventi devono essere VD
Protezione delle coordinati con i Cantoni interessati e soddisfare condizioni chiaramente
specie definite a livello nazionale».
Art. 7 cpv. 2 Rilevazione e analisi continue dell’impatto delle misure non letali già Accademie delle Protezione delle attuate per prevenire i danni ad animali da redditi e degli abbattimenti scienze
specie effettuati. Questo monitoraggio può fungere da base per elaborare le
strategie più efficaci per ridurre i danni.
Art. 7 cpv. 2 Impugnabilità delle decisioni relative alle misure di regolazione delle CDPNP
Protezione delle specie animali protette: verificare se la fase procedurale resa necessaria
specie dalla decisione del Tribunale federale menzionata non debba essere
menzionata nella legge o perlomeno nel rapporto esplicativo.
Art. 7 cpv. 4 Completare: protezione delle specie: «I Cantoni provvedono a CAS
Protezione delle proteggere sufficientemente dai disturbi in particolare i mammiferi e gli
specie uccelli selvatici minacciati».
Art. 7 cpv. 5 Modificare: «Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani CPG-CH
Protezione delle animali e delle loro madri dei loro genitori (…)».
specie
Completare: protezione delle specie di ungulati durante il periodo SSBF
dell’accoppiamento
45/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288