Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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Articolo Osservazione / proposta Partecipanti

Art. 5 cpv. 1 lett. e Modificare: camoscio dal 1° novembre al 31 luglio 1° febbraio dal 30 Accademie delle Camoscio aprile scienze, SSBF

La caccia durante periodo dell’accoppiamento e della riproduzione non

è compatibile con la protezione degli animali.

Art. 5 cpv. 1 lett. f Modificare: lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal 1° Accademie delle Lepre comune dicembre al 30 settembre 1° gennaio al 30 settembre scienze, Aqua Viva,

È importante evitare i disturbi già in dicembre per garantire la PES, SSBF,

sopravvivenza in montagna, in particolare per la lepre variabile. ASPU/BirdLife,

WWF,

Art. 5 cpv. 1 lett. p Rinuncia alla caccia alla beccaccia AG, Ala, Aqua Viva, Beccaccia PES, CDPNP,

Mountain Wilderness, Pro Natura, PSS, ASPU/BirdLife, WWF

Prolungamento del periodo di protezione della beccaccia almeno dal 1° Stazione ornitologica, dicembre al 31 ottobre Nos Oiseaux

Modificare: beccaccia dal 15 dicembre al 31 ottobre 15 settembre SSBF

Prolungamento del periodo di protezione per proteggere gli effettivi che

nidificano in Svizzera; aspettare i risultati del progetto di ricerca condotto

attualmente dall’UFAM e dalla CSCF sul ruolo della caccia per la

minaccia a cui è esposta la beccaccia prima di decidere un divieto totale

della caccia.

Rinuncia alla caccia alla beccaccia; in via sussidiaria: prolungamento Accademie delle del periodo di protezione analogamente a SSBF scienze

Art. 5 cpv. 4 Completare: «I Cantoni possono (…) localmente minacciate. Resta Flughafen Zürich Prolungamento del eccettuata la superficie degli aerodromi concessionari».

periodo di protezione

Art. 7 cpv. 2 Formulazione di un nuovo capoverso 2bis: «Gli interventi devono essere VD

Protezione delle coordinati con i Cantoni interessati e soddisfare condizioni chiaramente

specie definite a livello nazionale».

Art. 7 cpv. 2 Rilevazione e analisi continue dell’impatto delle misure non letali già Accademie delle Protezione delle attuate per prevenire i danni ad animali da redditi e degli abbattimenti scienze

specie effettuati. Questo monitoraggio può fungere da base per elaborare le

strategie più efficaci per ridurre i danni.

Art. 7 cpv. 2 Impugnabilità delle decisioni relative alle misure di regolazione delle CDPNP

Protezione delle specie animali protette: verificare se la fase procedurale resa necessaria

specie dalla decisione del Tribunale federale menzionata non debba essere

menzionata nella legge o perlomeno nel rapporto esplicativo.

Art. 7 cpv. 4 Completare: protezione delle specie: «I Cantoni provvedono a CAS

Protezione delle proteggere sufficientemente dai disturbi in particolare i mammiferi e gli

specie uccelli selvatici minacciati».

Art. 7 cpv. 5 Modificare: «Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani CPG-CH

Protezione delle animali e delle loro madri dei loro genitori (…)».

specie

Completare: protezione delle specie di ungulati durante il periodo SSBF

dell’accoppiamento

45/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288