Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine
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Articolo Osservazione / proposta Partecipanti
Art. 10 cpv. 1 Modifica della rubrica: «Animali protetti e cacciabili tenuti in cattività» BL, BS, NW, SZ,
Animali protetti tenuti CFP
in cattività Completare: «Chi vuole tenere in cattività animali protetti e cacciabili BL, BS, NW, SZ,
necessita di un’autorizzazione cantonale». CFP
Motivazione: la detenzione di animali selvatici (protetti e cacciabili) è
disciplinata in parte nella legislazione sulla protezione degli animali.
Occorre un allineamento.
Estendere l’obbligo di autorizzazione cantonale a tutte le specie SSBF
indigene conformemente al campo d’applicazione della LCP. SSBF
considera problematici anche i parchi con i cervi nell’habitat potenziale
del cervo selvatico e auspica addirittura un divieto dei parchi con i cervi
su scala nazionale.
Art. 11 cpv. 2 Completare: «Esso delimita, d’intesa con i Cantoni, (…), tenendo conto Mountain Wilderness, Delimitazione di zone degli interessi di utilizzazione divergenti, coinvolgendo precocemente CAS, Funivie di protezione per la nella procedura i gruppi di utenti e prevedendo possibilità di ricorso.» Svizzere, SBV, STV-
fauna selvatica FST
Art. 11 cpv. 3 Completare: «(…) d’intesa con il Consiglio federale (…), tenendo conto Mountain Wilderness, Soppressione / degli interessi di utilizzazione divergenti, coinvolgendo precocemente CAS, Funivie sostituzione delle zone nella procedura i gruppi di utenti e prevedendo possibilità di ricorso.» Svizzere, SBV, STV-
di protezione per la FST
fauna selvatica
Art. 11 cpv. 5 Completare: «(…).Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia VS
Abbattimento di permettere l’abbattimento di selvaggina e di animali protetti se
animali cacciabili e necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della
protetti nelle zone di diversità delle specie, per la cura della selvaggina, o per la prevenzione
protezione per la fauna di eccessivi danni da essa provocati o in caso dii pericolo per l’uomo.
selvatica
SSBF chiede un divieto generale di caccia alle specie protette nelle SSBF
zone di protezione per la fauna selvatica. È difficile capire che nelle
zone di protezione per la fauna selvatica sia vietato per esempio andare
con le racchette da neve, ma sia consentita la caccia a specie animali
protette. In futuro, lo stambecco non dovrebbe più beneficiare di uno
statuto speciale in virtù dell’ORES, che disciplina la caccia allo
stambecco addirittura meno della caccia a specie cacciabili.
Art. 11 cpv. 6 Rinuncia alla caccia agli uccelli acquatici in tutte le riserve di uccelli Ala, Ficedula, Nos Zone di protezione per acquatici d’importanza internazionale e nazionale secondo l’inventario Oiseaux, Stazione la fauna selvatica – della Stazione ornitologica volto a ridurre al minimo i disturbi. ornitologica
indennità globali
Danni causati dalla selvaggina/quota della Confederazione NE
completare: «Il finanziamento garantito dalla Confederazione è
chiaramente insufficiente. Siccome le bandite di caccia sono zone
protette delimitate congiuntamente dai Cantoni e dal Consiglio federale,
sarebbe normale che la Confederazione si assuma i costi equamente».
Art. 12, nuovo «Una regolazione in seguito a forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle GSM, ETHZ capoverso regalie della caccia è ammessa solo se sono stati raggiunti almeno gli
obiettivi di rigenerazione secondo l’aiuto all’esecuzione Bosco e
selvaggina» (in via sussidiaria)
46/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288