Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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Articolo Osservazione / proposta Partecipanti

Art. 10 cpv. 1 Modifica della rubrica: «Animali protetti e cacciabili tenuti in cattività» BL, BS, NW, SZ,

Animali protetti tenuti CFP

in cattività Completare: «Chi vuole tenere in cattività animali protetti e cacciabili BL, BS, NW, SZ,

necessita di un’autorizzazione cantonale». CFP

Motivazione: la detenzione di animali selvatici (protetti e cacciabili) è

disciplinata in parte nella legislazione sulla protezione degli animali.

Occorre un allineamento.

Estendere l’obbligo di autorizzazione cantonale a tutte le specie SSBF

indigene conformemente al campo d’applicazione della LCP. SSBF

considera problematici anche i parchi con i cervi nell’habitat potenziale

del cervo selvatico e auspica addirittura un divieto dei parchi con i cervi

su scala nazionale.

Art. 11 cpv. 2 Completare: «Esso delimita, d’intesa con i Cantoni, (…), tenendo conto Mountain Wilderness, Delimitazione di zone degli interessi di utilizzazione divergenti, coinvolgendo precocemente CAS, Funivie di protezione per la nella procedura i gruppi di utenti e prevedendo possibilità di ricorso.» Svizzere, SBV, STV-

fauna selvatica FST

Art. 11 cpv. 3 Completare: «(…) d’intesa con il Consiglio federale (…), tenendo conto Mountain Wilderness, Soppressione / degli interessi di utilizzazione divergenti, coinvolgendo precocemente CAS, Funivie sostituzione delle zone nella procedura i gruppi di utenti e prevedendo possibilità di ricorso.» Svizzere, SBV, STV-

di protezione per la FST

fauna selvatica

Art. 11 cpv. 5 Completare: «(…).Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia VS

Abbattimento di permettere l’abbattimento di selvaggina e di animali protetti se

animali cacciabili e necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della

protetti nelle zone di diversità delle specie, per la cura della selvaggina, o per la prevenzione

protezione per la fauna di eccessivi danni da essa provocati o in caso dii pericolo per l’uomo.

selvatica

SSBF chiede un divieto generale di caccia alle specie protette nelle SSBF

zone di protezione per la fauna selvatica. È difficile capire che nelle

zone di protezione per la fauna selvatica sia vietato per esempio andare

con le racchette da neve, ma sia consentita la caccia a specie animali

protette. In futuro, lo stambecco non dovrebbe più beneficiare di uno

statuto speciale in virtù dell’ORES, che disciplina la caccia allo

stambecco addirittura meno della caccia a specie cacciabili.

Art. 11 cpv. 6 Rinuncia alla caccia agli uccelli acquatici in tutte le riserve di uccelli Ala, Ficedula, Nos Zone di protezione per acquatici d’importanza internazionale e nazionale secondo l’inventario Oiseaux, Stazione la fauna selvatica – della Stazione ornitologica volto a ridurre al minimo i disturbi. ornitologica

indennità globali

Danni causati dalla selvaggina/quota della Confederazione  NE

completare: «Il finanziamento garantito dalla Confederazione è

chiaramente insufficiente. Siccome le bandite di caccia sono zone

protette delimitate congiuntamente dai Cantoni e dal Consiglio federale,

sarebbe normale che la Confederazione si assuma i costi equamente».

Art. 12, nuovo «Una regolazione in seguito a forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle GSM, ETHZ capoverso regalie della caccia è ammessa solo se sono stati raggiunti almeno gli

obiettivi di rigenerazione secondo l’aiuto all’esecuzione Bosco e

selvaggina» (in via sussidiaria)

46/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288