Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Compendio

Il presente progetto presenta all’Assemblea federale gli avamprogetti di decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Argentina, Brasile, India, Messico, Sudafrica, Cile, Israele, Nuova Zelanda, Andorra, Isole Faroer, Groenlandia, Monaco, San Marino, Barbados, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Maurizio, Seychelles, Isole Turks e Caicos nonché Uruguay.

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato dei mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea (UE), gli Stati Uniti e altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche.

In vista dell’introduzione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA, risp. Accordo SAI). Questo accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’Accordo SAI e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono state approvate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Questi atti normativi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto.

Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner è necessaria un’attivazione bilaterale. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI). I presenti avamprogetti di decreto federale autorizzano il Consiglio federale a comunicare che i Paesi in questione devono figurare nell’elenco gestito dal Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 di tale accordo. I singoli avamprogetti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale.

L’Argentina, il Brasile, l’India, il Messico, il Sudafrica, il Cile, Israele e la Nuova Zelanda corrispondono al profilo degli Stati con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. In ragione delle strette relazioni politiche ed economiche che intrattengono con la Svizzera, della garanzia di confidenzialità e sicurezza dei dati in materia fiscale, delle adeguate norme per la regolarizzazione del passato e, se necessario e auspicabile, dei miglioramenti puntuali nell’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari, questi Paesi soddisfano i criteri stabiliti dal Consiglio federale nei mandati di negoziazione dell’8 ottobre 2014. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con Andorra, le Isole Faroer, la Groenlandia, Monaco e San Marino consente alla Svizzera di estendere all’intero Spazio economico europeo la propria rete di Stati partner. Con l’attuazione dello scambio automatico di informazioni con Barbados, Bermuda, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman, Maurizio, le Seychelles, le Isole Turks e Caicos e l’Uruguay entrano a far parte della rete di Stati partner piazze finanziarie d’importanza settoriale o regionale; si tratta di un aspetto fondamentale in vista della creazione di un quadro globale di parità di condizioni concorrenziali (level playing field).

In generale, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori previsto, secondo il presente progetto, per il 2018 con il primo scambio nel 2019 (2018/2019), contribuirà al rafforzamento della posizione della Svizzera a livello internazionale e rappresenta un ulteriore importante passo in avanti verso l’attuazione dello scambio automatico di informazioni con la maggior parte degli Stati membri del G20 e dell’OCSE, con gli Stati europei e con le principali piazze finanziarie internazionali.

242 \ COO 3/51