Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

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1 Situazione iniziale

1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un’intensificazione della lotta contro la frode e l’evasione fiscale. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’OCSE ha quindi approvato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali1, successivamente ratificato dagli Stati membri del G20 che a loro volta hanno incaricato il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), affiliato all’OCSE, di monitorarne l’attuazione. 54 Stati membri del Forum globale si sono dichiarati favorevoli ad attuare lo scambio di informazioni nel rispetto dello standard a partire dal 2017 (i cosiddetti «early adopter»), altri 47 Stati, tra cui la Svizzera, a partire dal 2018 (dati aggiornati a settembre 2016). Per garantire un’attuazione omogenea dello standard per lo scambio automatico di informazioni l’OCSE ha messo a punto un accordo multilaterale (Multilateral Competent Authority Agreement; Accordo SAI) basato sull’articolo 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa). In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013 e l’Accordo SAI il 19 novembre 2014.

Il 18 dicembre 2015 l’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’Accordo SAI e la collaterale legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata ratificata il 26 settembre 2016. La Svizzera dispone così delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. Tuttavia, l’Accordo SAI e la Convenzione sull’assistenza amministrativa costituiscono solo le basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni, ma non definiscono gli Stati partner con cui verrà introdotto. Perché lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner possa essere avviato è necessaria quindi un’attivazione bilaterale sulla base di quanto disposto dall’Accordo SAI.

Per introdurre lo scambio automatico di informazioni tra due Paesi sulla base dell’Accordo SAI devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

 la Convenzione sull’assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati;

 entrambi gli Stati hanno firmato l’Accordo SAI;

 entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali interne necessarie per applicare lo

scambio automatico di informazioni;

 entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI l’inten-

zione di scambiare informazioni su base automatica con l’altro Stato.

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea (UE), gli Stati Uniti e con altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche.

La prima serie di Stati e territori con cui verrà introdotto lo scambio automatico di informazioni include i Paesi membri dell’UE e i territori di loro appartenenza, oltre a singoli Stati membri dell’AELS. Inoltre sono stati presi in considerazione determinati Paesi membri dell’OCSE che già potevano vantare esperienze nell’ambito dello scambio automatico di informazioni o con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni politiche ed economiche.

Con i 28 Paesi membri dell’UE e con Gibilterra lo scambio automatico di informazioni non viene attivato bilateralmente in virtù dell’Accordo SAI, ma viene attuato sulla base di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni con l’UE. Il Protocollo di modifica dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio

1 Per i dettagli relativi allo sviluppo e alle modalità di attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni dell’OCSE si rimanda al messaggio concernente l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale), FF 2015 4613, e il messaggio relativo all’approvazione dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali), FF 2015 4467.

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