Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine
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con l’UE sottoscritto il 27 maggio 2015 costituisce tale accordo bilaterale. Quest’ultimo è stato approvato dalle Camere federali nel corso della sessione estiva 2016. Pur riservandosi di attendere la conclusione delle rispettive procedure di approvazione, tanto la Svizzera quanto i Paesi membri dell’UE intendono raccogliere i dati relativi ai conti finanziari a partire dal 2017 e scambiarli su base reciproca dal 2018.
I negoziati con gli Stati Uniti in merito al passaggio dal modello FATCA 2 al modello FATCA 1 (scambio reciproco di dati) sono state anch’esse avviate.
Il 3 marzo 2015 la Svizzera e l’Australia hanno firmato una dichiarazione congiunta in vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni. L’Assemblea federale ha approvato il relativo decreto nel corso della sessione estiva 2016. L’Australia e la Svizzera inizieranno a raccogliere i dati nel 2017, e nel 2018 procederanno allo scambio. Inoltre nei mesi di gennaio e febbraio 2016 la Svizzera ha firmato dichiarazioni congiunte relative all’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Norvegia, l’Islanda, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea e con i territori di Guernsey, Jersey e l’Isola di Man. Il 6 luglio 2016 è stato approvato il relativo messaggio. Il Parlamento dovrebbe esprimersi definitivamente sui corrispondenti decreti federali presumibilmente nel corso della sessione invernale 2016, cosicché il 1° gennaio 2017 dovrebbe entrare in vigore lo scambio automatico di informazioni anche con questi Stati e territori. Nel 2017 gli istituti finanziari degli Stati e dei territori interessati inizieranno col raccogliere i dati relativi ai conti dei cittadini esteri e l’anno successivo avvieranno i primi scambi.
1.2 Attivazioni bilaterali per il biennio 2018/2019
L’elenco degli altri Stati con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni nel quadro del presente progetto si basa sui criteri definiti nei mandati di negoziazione del Consiglio federale (level playing field, adeguate possibilità di regolarizzazione, sufficiente confidenzialità e sicurezza dei dati in ambito fiscale, miglioramento dell’accesso al mercato per i servizi finanziari). Questo elenco tiene conto anche degli sviluppi internazionali, dell’importanza di una rete di Stati partner adatti e delle richieste del settore economico.
La serie di attivazioni bilaterali proposta dal presente progetto concerne i seguenti Stati e territori:
Stati membri del G20 (Argentina, Brasile, India, Messico, Sudafrica);
Stati membri dell’OCSE (Cile, Israele, Nuova Zelanda);
Stati ubicati in Europa che intrattengono relazioni con l’UE (Andorra, Isole Faroer, Groenlandia, Mo-
naco, San Marino);
Stati e territori con piazze finanziarie d’importanza settoriale o regionale (Barbados, Bermuda, Isole
Vergini Britanniche, Isole Cayman, Maurizio, Seychelles, Isole Turks e Caicos, Uruguay).
Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con questi Stati partner è necessaria un’attivazione bilaterale. Ciò implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI). Costituiscono oggetto del presente dossier gli avamprogetti di decreto federale che autorizzano il Consiglio federale a comunicare che i suddetti Stati e territori devono figurare nell’elenco gestito dal Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell’Accordo SAI. Ciascun avamprogetto di decreto federale deve essere approvato singolarmente dall’Assemblea federale.
Per il 2018/2019 è prevista l’introduzione dello scambio automatico di informazioni anche con altri Stati, in particolare con le piazze finanziarie di Singapore e Hong Kong. In ragione delle strategie adottate da questi Paesi, però, esso non verrà attuato sulla base dell’Accordo SAI ma in virtù di specifici accordi bilaterali che devono ancora essere finalizzati e sottoposti all’approvazione del Parlamento. Tali accordi non sono oggetto del presente progetto.
L’elenco degli Stati e dei territori con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni non viene completato con il presente progetto. In futuro seguiranno infatti altri Stati e territori, attualmente non presi in considerazione. Poiché ogni singolo accordo finalizzato all’introduzione dello scambio automatico di informazioni con un Paese deve essere sottoposto per approvazione al Parlamento, la Svizzera è costretta ad avviare molto prima le relative procedure in confronto alla maggioranza dei suoi Stati partner. La Svizzera dovrà avviare quanto prima i negoziati anche con il prossimo gruppo di Stati partner, affinché lo scambio automatico di informazioni con questi Paesi entri in vigore per tempo
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