Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

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Regolarizzazione del passato in Uruguay

L’Uruguay non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiarazione volontaria. Secondo la legislazione in vigore, un’eventuale dichiarazione volontaria di redditi e averi fino a quel momento non dichiarati comporta per il contribuente l’obbligo di pagare, oltre alle imposte dovute, anche interessi e sanzioni. Resta escluso però il perseguimento penale.

4 Valutazione

Con gli Stati e territori della seconda serie di attivazioni bilaterali dello scambio automatico di informazioni, la rete di Stati partner risulta notevolmente rafforzata. Nel complesso gli Stati partner e i territori proposti nel quadro del presente progetto offrono le dovute garanzie in materia di confidenzialità e regolarizzazione del passato. Tutti gli early adopter hanno messo in vigore le basi giuridiche necessarie per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni. Così anche i Paesi che si sono impegnati per il biennio 2017/2018 hanno emanato e introdotto le relative normative. In merito all’accesso al mercato, sono stati raggiunti risultati costruttivi con importanti Stati partner, nonostante questo aspetto non costituisca un elemento dello standard globale. Le istruzioni impartite nel mandato del Consiglio federale possono dirsi soddisfatte. La Svizzera continuerà a negoziare l’introduzione dello scambio automatico con altri possibili Stati partner che adempiono i requisiti previsti dallo standard globale.

5 Commento agli articoli dei decreti federali

I decreti federali del presente progetto contemplano le disposizioni illustrate di seguito.

Art. 1

Con il presente articolo l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI che gli Stati e territori del presente progetto devono figurare nell’elenco dei Paesi con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali e permette inoltre di tener conto delle procedure di approvazione relative alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, all’Accordo SAI, alla LSAI e al presente progetto.

Art. 2

L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 Cost.).

Conformemente all’articolo 39 LSAI, l’Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice l’inclusione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f Accordo SAI, ovvero non sottostà a referendum facoltativo.

6 Ripercussioni finanziarie, organizzative e sull’effettivo del personale

L’attivazione dello scambio automatico di informazioni con una seconda serie di Stati partner e territori non implica di per sé un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in materia di personale necessari per l’introduzione dello scambio automatico erano già stati previsti nel quadro dell’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI e della LSAI.8 Inoltre occorre segnalare che finora non sono disponibili valori empirici sull’attivazione dello scambio automatico di informazioni a livello tecnico (onboarding process) e pertanto, al momento, non è possibile prevedere se bisognerà ricorrere a maggiori risorse di personale.

8 Cfr. le relative spiegazioni contenute nel FF 2015 4467, in particolare 4544 seg., nonché nel FF 2016 5945, in particolare 5980 seg.

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