Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

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Per quanto concerne le ripercussioni fiscali occorre distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera destinate alle autorità fiscali di tali Paesi e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà da loro. Le comunicazioni inviate dalla Svizzera verso l’estero possono determinare minori introiti per Confederazione e Cantoni (riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dall’imposta preventiva). Viceversa, l’elemento di reciprocità dello scambio automatico di informazioni comporta un potenziale aumento delle entrate per Confederazione e Cantoni derivante dagli averi ad oggi non dichiarati che cittadini svizzeri detengono presso istituti finanziari negli Stati partner.

7 Coordinamento dell’attuazione con i relativi responsabili

Contemporaneamente all’approvazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI e della LSAI da parte del Parlamento, il DFF ha redatto un’ordinanza e una direttiva sullo scambio automatico di informazioni. In questi lavori è stato coinvolto attivamente anche il settore finanziario. Allo scopo di affrontare questioni pratiche legate all’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il DFF ha inoltre organizzato riunioni di lavoro, cui prenderanno parte anche rappresentanti del ramo finanziario.

8 Tempo necessario per l’attuazione a livello cantonale

Nel 2014 la Svizzera si è impegnata dinnanzi alla comunità internazionale a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2017. Il nostro Paese ha approvato le basi giuridiche necessarie all’attuazione di questo progetto il 18 dicembre 2015. Le informazioni relative ai conti finanziari che saranno state raccolte dalle istituzioni finanziare dichiaranti nel 2018 saranno scambiate in modo reciproco con gli Stati e i territori interessati dal presente progetto a partire dal 2019. Le autorità cantonali competenti sono tenute a disciplinare e porre in atto le misure organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie all’attuazione dello scambio automatico entro la prima trasmissione di dati con questi Stati e territori che avverrà nel 2019. La relativa raccolta dei dati non spetta ai Cantoni, ai quali sarà unicamente consentito di accedere alle informazioni trasmesse dall’estero all’AFC nel quadro degli accordi applicabili.

9 Ripercussioni economiche

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori interessati dal presente progetto consente di dare concretezza al quadro globale di parità di condizioni. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni con l’Argentina, il Brasile, l’India, il Messico, il Sudafrica, il Cile, Israele, la Nuova Zelanda, Andorra, le Isole Faroer, Groenlandia, Monaco, San Marino, Barbados, Bermuda, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman, Maurizio, le Seychelles, le Isole Turks e Caicos nonché l’Uruguay a partire dal 2018/2019 mira al rafforzamento della credibilità e dell’integrità della piazza finanziaria svizzera a livello internazionale, al miglioramento della certezza del diritto e della sicurezza di pianificazione e, se rilevante, alla semplificazione dell’accesso al mercato per i fornitori svizzeri di servizi finanziari che operano a livello internazionale. Ciò non comporta alcuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché anche le principali piazze finanziarie concorrenti si sono impegnate ad adottare lo standard per lo scambio automatico di informazioni e lo applicano. Si potrebbe addirittura affermare che i vantaggi concorrenziali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, acquisteranno in futuro un peso ancora maggiore, ripercuotendosi così positivamente sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.

Per quanto riguarda le ripercussioni economiche, con l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi considerati dal presente progetto si dovrà tener conto dei costi supplementari che gli istituti finanziari interessati si troveranno a dover sostenere soprattutto durante la fase introduttiva. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi a carico degli istituti finanziari svizzeri. Tuttavia, non si può escludere che a seguito della regolarizzazione fiscale si verifichi una tendenziale diminuzione degli averi dei clienti esteri gestiti dagli istituti finanziari svizzeri. La fuga di capitali dovuta all’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di

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