Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine
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Confidenzialità e sicurezza dei dati nelle Seychelles
Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nelle Seychelles. Il rapporto contiene una raccomandazione riguardo alla gestione del rischio. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti.
Il 28 maggio 2014 le Seychelles hanno firmato un accordo FATCA IGA secondo il modello 1b con gli Stati Uniti. Finora l’IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità per le Seychelles in quanto l’accordo stipulato non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.
Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalle Seychelles. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalle Seychelles contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. La confidenzialità in materia fiscale è disciplinata in termini generali all’articolo 11 del Revenue Commission Act, 2010.
Le Seychelles non dispongono di alcuna legislazione specifica in materia di protezione dei dati (esiste un disegno di legge che, tuttavia, non è ancora stato approvato dal Parlamento).
Regolarizzazione del passato nelle Seychelles
Le Seychelles non hanno un programma di regolarizzazione del passato specifico. Secondo la prassi in vigore, un’eventuale dichiarazione volontaria di redditi e valori patrimoniali fino a quel momento non dichiarati permette di beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni previste dal Revenue Administration Act, 2015, (rinuncia alla cosiddetta «additional tax», che normalmente corrisponde al 10 % del valore degli averi non dichiarati, e riduzione delle multe, che normalmente ammontano a una percentuale compresa tra il 25 e il 75 % dell’importo dovuto, a seconda della gravità della violazione, in quanto in presenza di una dichiarazione volontaria si suppone che la violazione non costituisca un reato intenzionale).
3.3.5 Uruguay Creazione delle basi giuridiche necessarie
Come la Svizzera, anche l’Uruguay si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. L’Uruguay ha sottoscritto la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 1° giugno 2016 e la porrà in vigore il 1° gennaio 2017. L’Accordo SAI è stato firmato il 2 novembre 2016. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni (ley sobre la transparencia fiscal) sono state approvate dal Parlamento a fine novembre 2016 cosi che entraranno in vigore il 1° gennaio 2017.
Confidenzialità e sicurezza dei dati in Uruguay
Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Uruguay. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti.
L’Uruguay non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard internazionale («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall’Uruguay. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall’Uruguay contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. Oltre a questi atti normativi la legislazione fiscale uruguaiana contempla altre disposizioni in materia di confidenzialità (in particolare art. 47 della legge fiscale).
Per quanto riguarda la protezione dei dati, l’Uruguay ha ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all’articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si conferma che in quanto Paese terzo (come la Svizzera) l’Uruguay garantisce un adeguato livello di protezione dei dati. L’Uruguay figura nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che offrono un’adeguata protezione dei dati.
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